La interessante questione riguarda lo stabilire quale sia il massimale applicabile all’impresa designata per il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, nel caso di sinistro avvenuto il 16/10/2007. La Cassazione si esprime sul caso che evidenzia come un contrasto occulto (Cassazione Civile, sez. III, 12/04/2024, n.9936).

Il caso

La vicenda ha ad oggetto il decesso di un pedone investito da un motociclo privo di copertura assicurativa il giorno 16/10/2007.

Nel 2009 i congiunti della vittima convenivano a giudizio la società Generali assicurazioni, quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, chiedendone la condanna al risarcimento del danno rispettivamente patito. L’assicurazione eccepiva il limite del massimale di 774.685,35 euro.

Il Tribunale di Roma accoglieva la domanda contenendo l’obbligazione dell’assicurazione designata nei limiti del massimale di 774.685,35 euro. Nello specifico, il Giudice riteneva che alla data del sinistro (16/10/2007) non fosse applicabile il maggior massimale di 2,5 milioni di euro, introdotto dal D.Lgs. 6/11/2007 n. 198 in attuazione della Direttiva 2005/14/CE, ed applicabile solo con decorrenza dall’11/12/2009. La sentenza viene appellata su questo punto dai congiunti della vittima, ma la Corte di Appello conferma il primo grado.

Anche i Giudici di Appello hanno applicato il massimale di 775.685,36 euro previsto dal d.P.R. 19.4.1993, sul duplice presupposto che:

  • a) se lo Stato italiano non aveva rispettato il termine di attuazione della Direttiva 2005/14, rispettò però il termine entro il quale il massimale andava elevato a 2,5 milioni di euro;
  • b) in ogni caso, avesse o non avesse l’Italia rispettato i termini di attuazione della Direttiva 2005/14, la misura del massimale ivi prevista “non è di attuazione automatica”.

Il ricorso in Cassazione

I familiari della povera vittima sostengono in Cassazione che la Direttiva 2005/14/CE elevava i massimali minimi di garanzia dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli e quindi il “tetto” dell’obbligazione del FGVS a 5 milioni di euro. L’Italia avrebbe dovuto recepire tale Direttiva entro l’11/6/2007, ma non lo fece sino al novembre del 2007.

A causa di questo ritardo, secondo la tesi dei ricorrenti, l’Italia perse la facoltà, accordata agli Stati membri dall’art. 2 della Direttiva, di prevedere un periodo transitorio di cinque anni nella legge di recepimento della Direttiva e, quindi, di consentire un primo aumento a 2,5 milioni di euro entro trenta mesi dall’attuazione della Direttiva, ed il secondo e definitivo aumento a 5 milioni di euro entro cinque anni dall’attuazione della Direttiva.

In sostanza, secondo i ricorrenti, gli Stati che non avessero attuato la Direttiva entro l’11/6/2007 non potevano più giovarsi della facoltà di elevare il massimale a 5 milioni di euro in un periodo transitorio di cinque anni decorrenti dall’11/6/2007.

La Cassazione rileva un contrasto occulto

Rileva la Suprema Corte che sulla questione prospettata esiste un contrasto occulto nella giurisprudenza.

  • Secondo un primo orientamento la Direttiva 2005/14, nello stesso tempo, impose agli Stati membri un obbligo, e accordò loro una facoltà. L’obbligo era quello di aumentare il massimale di garanzia a 2,5 milioni di euro al più tardi entro l’11/12/2009 (trenta mesi dalla scadenza del termine di attuazione della Direttiva, fissato all’11/6/2007); la facoltà era quella di differire l’ulteriore innalzamento del massimale a 5 milioni di euro fino al 11/6/2012. La facoltà di differire l’innalzamento del massimale, secondo questo orientamento, non era subordinata alla diligente attuazione della Direttiva.
    Ergo, prima dell’11/12/2009 l’Italia non aveva l’obbligo di aumentare il massimale e, anche se avesse attuato la Direttiva entro l’11/6/2007, sarebbe restata sua facoltà differire l’entrata in vigore delle norme attuative all’11/12/2009. Conclusivamente, la direttiva 2005/14 non ha attribuito alle vittime di sinistri avvenuti prima dell’11/12/2009 alcun diritto certo ed incondizionato a beneficiare d’un massimale di 2,5 milioni di euro (così Sez. 3, Ordinanza n. 25949 del 05/09/2023).
  • Un secondo orientamento giunge a conclusioni opposte. L’art. 128 cod. ass., nel suo testo originario, stabiliva che il massimale dovesse essere stabilito dall’Isvap (oggi IVASS), in misura non inferiore al minimo previsto dal diritto comunitario; pertanto a far data dall’entrata in vigore del codice delle assicurazioni (1° gennaio 2006), e fino alla modifica dell’art. 128 cod. ass. introdotta dal D.Lgs. 198/07, per stabilire quale fosse il massimale minimo di legge occorreva fare riferimento diretto alla normativa comunitaria, non al d.P.R. 19/4/1993. E la Direttiva 2005/14, entrata in vigore l’11/6/2005, aveva previsto un massimale minimo di 2,5 milioni di euro (art. 2), ed era divenuta efficace l’11/6/2007.

La Corte ritiene corretto il primo orientamento

L’art. 2 della direttiva CE 2005/14 non subordina la facoltà di innalzare il massimale alla tempestiva attuazione.

Anche la direttiva CE precedente (84/5) aveva fissato la misura minima del massimale e aveva consentito agli Stati membri di elevare progressivamente i massimali previgenti, al fine di parificarli alla misura stabilita dal diritto comunitario. Ed anche con riferimento alle previsioni di quella Direttiva sorse controversia sui termini di recepimento da parte degli Stati membri, e sulle conseguenze del tardivo recepimento.

Ad ogni modo, il testo della Direttiva 2005/14 è ben diverso perché l’obbligo di aumentare il massimale almeno a 2.5 milioni entro il dicembre 2009 non è imposto solo agli Stati che si avvalgono della facoltà di differimento.

In nessuna parte della direttiva in questione viene posta una subordinazione tra la facoltà degli Stati di prevedere un periodo transitorio per l’adeguamento del massimale, e l’obbligo di attuarla entro il 11/6/2007.

Se ne deve quindi dedurre che la facoltà di alzare progressivamente nel tempo il massimale non è subordinata al tempestivo recepimento della Direttiva.

Ciò detto, la Corte di Cassazione aggiunge che comunque il tempestivo recepimento della Direttiva non avrebbe garantito affatto al danneggiato da un sinistro avvenuto prima dell’11/12/2009 la certezza che avrebbe beneficiato del più elevato massimale di 2,5 milioni di euro. Infatti, anche se la Direttiva fosse stata tempestivamente recepita, restava pur sempre facoltà degli Stati membri prevedere che l’innalzamento del massimale entrasse in vigore “entro trenta mesi dall’attuazione”.

Avv. Emanuela Foligno

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