Decisione a sorpresa della Corte di Cassazione che cassa una doppia conforme di merito inerente il cumulo di rivalutazione e interessi compensativi nel risarcimento del danno (Cassazione Civile, Sez. III, 17 aprile 2024, n. 10376).

La vicenda

L’ordinanza a commento si presenta interessante perché accoglie il motivo di cassazione sul punto, cassa una doppia conforme e fissa dei principi disattesi dai Giudici merito.

Il caso riguarda un sinistro stradale mortale e i Giudici, nel liquidare la perdita del rapporto parentale, non attualizzavano le somme liquidate.

Nello specifico, la Corte d’Appello riteneva che gli importi risarcitori erano stati equitativamente attualizzati alla data della sentenza di primo grado, in ragione dell’utilizzo delle c.d. “tabelle milanesi” dell’anno 2014.

Il giudizio della Corte di Cassazione

Alla Suprema Corte viene posta la questione se l’attualizzazione debba avvenire attraverso la devalutazione dell’importo tabellare alla data del sinistro; successivamente rivalutando anno per anno secondo indice ISTAT; ed infine applicando gli interessi legali sul totale annuo rivalutato di anno in anno.

La decisione di Appello, che ha confermato il primo grado, è errata.

È giusto non procedere alla rivalutazione, essendo stata quantificata all’attualità la somma dovuta a titolo di risarcimento (sicché non avrebbe avuto ragione d’essere la funzione di reintegrazione del valore del bene perduto, propria della rivalutazione).

Riguardo, invece, agli interessi, dovevano essere autonomamente conteggiati, data la loro differente funzione compensativa del pregiudizio (consistente come noto nel ritardato pagamento della somma che esprime in termini monetaria l’entità del danno subito.)

Gli Ermellini richiamano il precedente 11899/2016 e ribadiscono che ai fini dell’integrale risarcimento del danno conseguente a fatto illecito sono dovuti sia la rivalutazione della somma liquidata ai valori attuali, sia gli interessi compensativi sulla predetta somma, che sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell’equivalente pecuniario del danno subito.

Gli interessi compensativi sono quelli dovuti dal debitore in caso di credito al risarcimento del danno extracontrattuale (che, in quanto illiquido, non consente la decorrenza degli interessi di pieno diritto) sulle somme liquidate a tale titolo, con decorrenza dalla maturazione del diritto, e cioè dal momento del fatto illecito, fino al passaggio in giudicato della sentenza che decide sulla loro liquidazione.

Tuttavia, la Corte di Appello ha aggiunto la condizione che “una domanda di liquidazione degli stessi sia stata formulata”. Sul punto non viene aggiunto, né argomentato altro, venendo solo richiamate le due sentenze (Cass. n. 11899/2016 e n. 25906/2023) in apparente conformità, perché si omette di riferire la diversità circa il riconoscimento d’ufficio degli interessi compensativi.

Pertanto, vi è una sorta di contrasto

In effetti la giurisprudenza più risalente sopra indicata ritiene che gli interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno da fatto illecito abbiano fondamento e natura diversi da quelli moratori (e fino a qui è tutto corretto). Ne conseguirebbe che nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito sarebbe implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento degli interessi compensativi (questo non è corretto).

Invece, il riconoscimento degli interessi compensativi non deve ritenersi implicitamente incluso nella domanda risarcitoria.

Viene affermato il seguente principio di diritto:

“Sulla somma dovuta a titolo di risarcimento danni da illecito aquiliano, ancorché liquidata all’attualità, vanno sempre conteggiati – purché in presenza di specifica domanda – gli interessi compensativi, con decorrenza dal momento dell’illecito”.

Avv. Emanuela Foligno

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