Un motociclista, percorrendo la strada provinciale n. 93, slittava sulla griglia di raccolta delle acque piovane. Questa, secondo il danneggiato, non era segnalata ed era posta perpendicolarmente sulla carreggiata. In seguito all’incidente, il centauro riportava lesioni personali consistenti in fratture plurime scomposte del braccio destro.

La vicenda giudiziaria

Il motociclista cita in giudizio la pubblica amministrazione ed entrambi i Giudici di merito accoglievano la domanda del danneggiato.

La Corte di Appello ha affermato che l’ente “al momento della realizzazione dell’impianto di scolo delle acque, avrebbe dovuto verificare che lo stato dei luoghi fosse perfettamente conforme alla tipologia di condotta di scolo realizzata, in modo tale da garantire sempre la sicurezza e la fluidità della circolazione… nel caso di specie, sembrerebbe che una tale valutazione non sia stata effettuata dall’ente al momento della realizzazione della calatoia vista la collocazione della medesima nei pressi del punto di tangenza della curva dopo un lungo rettilineo in discesa“.

La città di Messina impugna, senza successo, la decisione di appello che l’ha condannata al pagamento della somma di 22.592 euro, oltre accessori.

La città di Messina, per contro, afferma che non sarebbe dato evincere da quale elemento i Giudici abbiano tratto la conclusione che lo stato dei luoghi non fosse perfettamente conforme alla tipologia di condotta di scolo realizzata, in modo tale da garantire sempre la sicurezza e la fluidità della circolazione.

Sempre secondo la tesi del Comune di Messina, dalla relazione del CTU emerge che la griglia “si presentava in buono stato di manutenzione, perfettamente complanare con la carreggiata e priva di dissesti di alcun genere”, così come anche “la sede stradale si presentava in buone condizioni di mantenimento”.
La medesima relazione, inoltre, attestava che “la superficie della griglia di raccolta delle acque piovane, proprio per le sue caratteristiche costruttive e geometriche, è discontinua e non liscia, con elementi trasversali in ferro inclinati di 45° rispetto al senso di marcia”, sicché proprio questa discontinuità, “unitamente alle ridotte dimensioni garantisce l’aderenza degli pneumatici dei mezzi che circolano sulla carreggiata stradale”.

La decisione dei giudici di Cassazione

Preliminarmente, gli Ermellini danno atto che nessuna inversione dell’onere della prova può essere addebitata alla sentenza impugnata, in quanto il soggetto danneggiato è solo “tenuto a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto”. Prova che “consiste nella dimostrazione del verificarsi dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia”, da raggiungersi “anche con presunzioni, giacché la prova del danno è di per sé indice della sussistenza di un risultato “anomalo” rispetto alla custodia del bene.

È corretta la decisione della Corte di Messina secondo cui “incombeva sulla convenuta dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale (in questo caso la griglia di raccolta delle acque piovane) presentasse, per l’utente, una situazione di pericolo occulto, nel cui ambito rientra anche la prevedibilità e visibilità della grata o caditoia, prova che nel caso di specie non è stata data”, con le conseguenze, in termini di accoglimento della domanda risarcitoria proposta, alla luce dei principi consolidati della materia.

I Giudici di Appello hanno, infine, escluso che la conoscenza dello stato dei luoghi da parte del danneggiato potesse, nella specie e se non altro di per sé sola, costituire un elemento utile per apprezzare se la sua condotta avesse causato il sinistro. Sul punto è stato dato atto che la moto viaggiava a velocità moderata e che i danni materiali riportati dal mezzo davano conferma di ciò.

La Corte rigetta il ricorso (Cassazione Civile, sez. III, 24/04/2024, n.11060).

Avv. Emanuela Foligno

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