Il 20 febbraio 2016, uno studente di 23 anni è morto in una gara di motocross sul circuito motociclistico “Le Dune”. Dopo una assoluzione in primo grado, la Corte d’Appello di Torino, con sentenza in data 16 gennaio 2023, aveva dichiarato responsabile il solo gestore del circuito di motocross, ma la Cassazione ha annullato la sentenza (Cassazione penale, sez. IV, dep. 12/01/2024, n.1425).
I fatti
Il 20 febbraio 2016, il motociclista, tesserato delle Associazioni sportive italiane (ASI), dopo aver percorso il rettilineo principale del circuito di motocross, salendo il primo tratto della curva di sinistra, anziché impostare la curva proseguiva con andamento rettilineo a velocità sostenuta (circa 70 km/H).
La moto, pertanto, anziché curvare, si arrampicava sulla spalletta del terrapieno che delimitava a destra la curva; il terrapieno aveva quindi fatto da trampolino causando un volo balistico, la moto aveva scavalcato la cd “zona neutra” posta al limitare della pista, nonché la recinzione di delimitazione del circuito e, superato il terrapieno, andava ad impattare contro il muro posto a delimitazione della ferrovia limitrofa, precipitando al suolo a circa 5 metri dal punto di impatto. Il motociclista riportava la rottura dell’aorta in politrauma, che ne determinava il decesso.
La vicenda giudiziaria
La Corte territoriale, posto ed accertato che il deceduto era motociclista tesserato delle Associazioni sportive italiane (ASI), e che pertanto poteva utilizzare il circuito, accoglieva parzialmente l’appello della Pubblico Ministero e delle parti civili.
I Giudici di secondo grado confermavano l’assoluzione del soggetto che aveva omologato l’impianto per conto della Federazione Motociclismo, in quanto il suo compito era di controllare la rispondenza dell’impianto al progetto.
La Corte riteneva che incombesse sul gestore dell’impianto, l’obbligo di effettuare uno studio sulla sicurezza dell’impianto e sulla valutazione dei relativi rischi, essendo notoriamente il motocross uno sport di elevata pericolosità, e ciò anche se detto obbligo non era previsto dalla normativa di settore.
In particolare, il rischio da valutare era quello di fuoriuscita dalla curva, che era certamente prevedibile, e quindi il gestore avrebbe dovuto, secondo le ordinarie regole di diligenza e prudenza, individuare tutte le probabili traiettorie di uscita dalla curva da parte delle moto, approntando gli idonei accorgimenti di sicurezza.
In buona sostanza, secondo i giudici, il gestore del circuito di motocross avrebbe dovuto realizzare una zona neutra più ampia, una diversa inclinazione della sponda, il montaggio di reti di contenimento, la modifica del tracciato per limitare la velocità dei piloti.
Quindi la Corte d’Appello condannava il gestore alla pena di mesi sei di reclusione con i doppi benefici di legge, nonché al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili costituite.
L’intervento della Corte di Cassazione
Il gestore impugna la decisione di secondo grado lamentando l’esonero di responsabilità dell’omologatore del circuito. Deduce, inoltre, che la pista, larga 180 cm e superava l’ampiezza minima richiesta dal regolamento, fosse adeguata a prevenire il pericolo che un pilota uscito di pista si scontrasse con un ostacolo, poiché egli poteva fare legittimamente affidamento sul fatto che lo studio di pericolosità della curva e i calcoli delle possibili traiettorie di uscita e alla conseguente ampiezza della zona neutra fossero stati fatti in sede di progettazione.
Le censure sono fondate.
Il soggetto che ha la disponibilità di impianti ed attrezzature per l’esercizio delle attività e discipline sportive è titolare di una posizione di garanzia, ed è tenuto a garantire l’incolumità fisica degli utenti e ad adottare quelle cautele idonee ad impedire il superamento dei limiti di rischio connaturati alla normale pratica sportiva.
Tale dovere di garanzia, però, non può essere generico ed illimitato e fonte di responsabilità per qualsiasi evento dannoso occorso agli utenti dell’impianto, ma deve comunque essere ricollegabile ad una concreta rimproverabilità della condotta a titolo di colpa.
In altri termini: deve comunque trattarsi dell’omissione di una condotta effettivamente esigibile da parte dell’agente.
I precedenti
La S.C. richiama un precedente (n.812 del 4/5/2010), riferito al circuito del Mugello, ove è stata ritenuta la responsabilità del gestore dell’impianto che non aveva provveduto alla fresatura delle vie di fuga previste sul circuito in caso di uscita dalla curva, così da agevolare la frenata; ed ha ribadito, da un lato, il principio sopra ricordato, ossia “la sussistenza della posizione di garanzia gravante sui gestori degli impianti, anche in relazione ai principi generali in materia civile, concernenti l’esercizio di attività pericolose; e dall’altro, che” la individuazione dei criteri di salvaguardia stabiliti dalle norme associative HA e CSAI (Federazione automobilistica italiana e Commissione sportiva automobilistica italiana, ndr) bene può essere assunta a fonte di conoscenza di generali parametri di diligenza e perizia, necessari nell’esercizio di autodromi”.
Tirando le fila, la giurisprudenza individua il contenuto dell’obbligo giuridico del gestore di un impianto sportivo nella vigilanza sul rispetto delle regole di utilizzo interno dell’impianto (nella specie, nessuna violazione in tal senso è venuta in considerazione) ovvero delle specifiche regole previste da normative speciali e dai regolamenti emanati dalle Federazioni sportive.
Nel caso di specie, secondo il regolamento della Federazione motociclismo, la “zona neutra” della curva doveva rispettare la misura di 100 cm che nel caso di specie era stata rispettata (anzi, misurava 180 cm) e, difatti, il circuito era stato ritualmente omologato.
L’obbligo non può essere generico
Pertanto la Corte di Appello ha errato nel ritenere che l’imputato, gestore dell’impianto, avrebbe dovuto valutare autonomamente in base ad una generale ed indefinita regola cautelare se lo spazio di “zona neutra” contiguo a quella curva fosse o meno sufficiente.
Il gestore dell’impianto è tenuto a vigilare sulla regolare organizzazione della attività in base alla disciplina prevista dalle Federazioni sportive e non è sostenibile che egli sia tenuto ad intervenire con un comportamento attivo che superi le previsioni regolamentari: ciò comporterebbe, invero, ipotizzare un generale dovere di verifica, di volta in volta, dell’idoneità di specifiche previsioni dei regolamenti delle Federazioni a scongiurare, o meno, eventuali rischi nello svolgimento delle attività sportive, ponendo in capo al gestore un obbligo di fatto inesigibile per ampiezza e genericità.
La sentenza impugnata viene annullata con revoca delle statuizioni civili.
Avv. Emanuela Foligno
Leggi anche:






