Motociclista investe pedone che attraversa, è concorso di colpa

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I familiari del pedone investito da un motociclo intraprendono la domanda risarcitoria nei confronti del motociclista e dell’Assicurazione.

Con sentenza del 7/05/2021, la Corte d’Appello di Venezia, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha condannato la Generali Italia s.p.a. e gli eredi del motociclista al risarcimento, in favore degli appellanti, dei danni subiti dal proprio congiunto in conseguenza del sinistro stradale dedotto in giudizio, in occasione del quale era stato investito dal motociclo mentre si accingeva ad attraversare a piedi la strada.

La Corte d’Appello, dopo aver accertato la concorsuale responsabilità dei protagonisti del sinistro nella misura del 50% ciascuno, ed aver confermato la decisione di primo grado nella parte in cui escludeva il ricorso di alcun nesso di causalità tra il sinistro e il decesso del pedone, intervenuto dopo due anni dal sinistro, ha liquidato i danni iure hereditatis, rilevando l’insussistenza di danno risarcibile iure proprio.

Il giudizio di Cassazione

I familiari del pedone, in sintesi, lamentano l’attribuzione del concorso di colpa in quanto scaturente da elementi di valutazione parziali ed erronei.

La censura è inammissibile (Cassazione civile, sez. III, 30/12/2023, ud. 14/11/2023, dep. 30/12/2023, n.36558).

I ricorrenti, sostanzialmente, sollecitano la S.C. a procedere a una rilettura nel merito degli elementi di prova acquisiti nel corso del processo, in contrasto con i limiti del giudizio di cassazione e con gli stessi limiti previsti dall’art. 360 c.p.c., n. 5.

Difatti, l’ubi consistam delle censure sollevate risiede nella negata congruità dell’interpretazione fornita dalla Corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti e dei fatti di causa.

I ricorrenti avrebbero dovuto indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

La Suprema Corte ribadisce che non è consentito richiamare al riesame del merito della causa e dichiara il ricorso inammissibile.

Avv. Emanuela Foligno

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