Il Tribunale di Reggio Calabria ha recentemente precisato che il danno non patrimoniale alla professionalità e all’immagine non opera in via automatica, ma deve essere provato dal lavoratore. Tuttavia, la prova può darsi attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti basate sugli indici concreti del demansionamento. Riconosciuta la sussistenza del danno, quest’ultimo può essere liquidato in via equitativa ex art. 1226 c.c. se nella motivazione della decisione sono indicati, anche sommariamente, i criteri di quantificazione adottati (Trib. Reggio Calabria, sent. n. 1492 del 31/10/2026).
La vicenda e il demansionamento
Nel caso de quo, un infermiere adiva le vie legali contro l’ASP per domandare il risarcimento dei danni da demansionamento, quantificati in una percentuale della retribuzione globale di fatto percepita nel periodo interessato.
Il ricorrente asseriva di essere stato adibito, per diversi anni, a mansioni proprie del personale di supporto (categorie inferiori A, B, Bs e C), in particolare quelle degli OSS, a causa della totale carenza di personale, soprattutto nei turni notturni.
A detta del professionista, l’espletamento dei compiti “inferiori” era stato quotidiano, continuativo e sistematico, tanto da…





