Se un branco di cani randagi causa un incidente stradale di chi è la responsabilità del Comune o dell’ASL?

La sentenza della Cassazione civile (sez. III, 02/01/2024, n.10) risponde a questo quesito.

La vicenda

Il danneggiato citava a giudizio il Comune di Ostuni e l’Azienda Sanitaria locale di Brindisi esponendo che in data 1/1/2014, alla guida della propria autovettura, verso il centro abitato di Ostuni, un branco di cani randagi provenienti da una strada laterale improvvisamente invadeva la sede stradale. Per evitare di travolgere il branco l’uomo sterzava verso il lato opposto, colpendo di striscio uno dei cani e facendo terminare la corsa dell’autovettura contro il palo della rete elettrica ivi esistente. A causa dell’urto l’autovettura subiva danni quantificati nella misura di euro 4.970,00.

Con sentenza n. 52/2015, il Giudice di Pace rigettava la domanda attorea, ritenendo non raggiunta la prova della dinamica dei fatti. Successivamente il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice di appello, condannava la Asl di Brindisi e il Comune di Ostuni al risarcimento, in solido, dei danni quantificati nella somma di euro 4.970,00.

Il ricorso in Cassazione

Il Comune di Ostuni impugna la decisione in Cassazione lamentando la propria responsabilità considerato che la Legge Regionale Puglia n. 12/1995 prevede che “Spetta ai Servizi veterinari delle USL il recupero dei cani randagi“, mentre ai Comuni spettano, ai sensi, “Le funzioni di vigilanza sul trattamento degli animali, la tutela igienico-sanitaria degli stessi, nonché i controlli connessi all’attuazione della presente Legge”, i quali vengono tuttavia esercitati “mediante le Unità sanitarie locali (USL), ai sensi della L.R. 2 agosto 1989, n. 13, art. 5”.

In sintesi, il Comune eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, dal momento che la richiamata legge regionale non prescrive un obbligo in capo al Comune di recupero dei cani randagi, obbligo che grava invece esclusivamente sulla Asl.

La censura è fondata.

Per consolidata giurisprudenza di legittimità, la responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi grava esclusivamente sull’Ente cui le singole Leggi Regionali attribuiscono il compito di cattura e custodia degli stessi.

Con specifico riguardo alla Legge Regionale Puglia n. 12/1995, il Comune è privo di legittimazione passiva in rapporto alla pretesa risarcitoria per i danni causati dai cani randagi, poiché l’attività di recupero e cattura, sono tenuti i Servizi veterinari delle ASL.

La S.C. accoglie la censura e rinvia al Tribunale di Brindisi per nuovo esame.

Le osservazioni dell’avv. Foligno

Dal tenore letterale della Legge Regionale citata, agli artt. 2 (tutela sanitaria e vigilanza), 6 (recupero cani randagi) e 8 (canili sanitari), prevede che il recupero dei cani randagi spetta ai servizi veterinari delle ASL, mentre l’art. 2 si limita a specificare che “i controlli connessi all’attuazione della presente legge sono attribuite ai Comuni, che li esercitano mediante le unità sanitarie locali (usl), ai sensi dell’art. 5 della legge regionale 22 agosto 1989, n.13″.

Certamente non è chiaro in che modo il Comune eserciti mediante le ASL il controllo sulla applicazione delle norme inerenti il randagismo. Purtroppo non avendo a disposizione gli atti processuali di merito, non è dato comprendere se il Comune di Ostuni fosse stato avvertito della presenza del branco di cani, solo in tal caso evidentemente sarebbe corretta l’applicazione di una responsabilità solidale con l’ASL.

Purtroppo il tenore letterale della L.R. è chiaro e scarica sul Servizio Veterinario la responsabilità degli eventi dannosi causati dai cani randagi poiché essa è deputata alla “cattura” e al “recupero”.

Avv. Emanuela Foligno

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