Una imprudente manovra di sorpasso del motociclista all’interno della galleria provoca lo scontro con il furgone (Tribunale Torre Annunziata, Sentenza n. 2944/2023 pubblicata il 15/11/2023).

Il proprietario-conducente del veicolo Mercedes citava dinnanzi al Giudice di Pace il proprietario del motociclo Guzzi e la compagnia assicuratrice deducendo che mentre percorreva la Galleria “Privati” veniva urtata, improvvisamente e violentemente, all’altezza del gruppo ottico, del paraurti, parafango, specchio retrovisore e altre componenti del lato sinistro della carrozzeria, dal motociclo Guzzi California che percorrendo tale strada in direzione opposta eseguiva una imprudente manovra di sorpasso dei veicoli in direzione Sorrento, oltrepassando la doppia striscia continua di segnalazione orizzontale ed invadendo la corsia di marcia opposta percorsa dall’attore che nulla poteva per evitare la collisione, nonostante la manovra di emergenza di deviazione prontamente eseguita.

Il Giudice di Pace accoglieva la domanda e, per l’effetto, condannava i convenuti al pagamento, in favore dell’attore, della somma di €2.000, oltre interessi legali dal fatto al soddisfo, oltre alla condanna alla refusione delle spese di lite.

Il ricorso in Appello

L’assicurazione appella la decisione e lamenta l’erroneità della sentenza resa dal Giudice di Pace nella parte in cui ha statuito che “in ordine alla responsabilità del considerato incidente mette conto osservare che le chiare risultanze istruttorie univocamente individuano nell’illegittimo comportamento del conducente della Guzzi California la causa esclusiva del sinistro”. Secondo l’Assicurazione le testimonianze rese non sarebbero attendibili.

Le censure dell’appellante circa la incapacità a testimoniare di uno dei testi (moglie dell’attore) risultano prive di rilievo, sia per la tardività dell’eccezione (da proporre immediatamente dopo l’escussione del teste ovvero, in caso di assenza del procuratore della parte all’incombente istruttorio, entro la successiva udienza, restando, in mancanza, sanata (Cass. civ., sentenza n. 18036 del 19/8/2014), sia perché la prova dei fatti costitutivi della domanda è fornita dalle altre emergenze istruttorie.

Dalle altre emergenze istruttorie, emerge la prova, con sufficiente certezza, del sinistro e dell’attribuzione della sua responsabilità al motociclo Guzzi. In particolare, altro teste dichiarava di aver assistito ad un sinistro verificatosi il 25/06/2017 verso le ore 11.00 circa, in quanto terzo trasportato nell’autovettura Mercedes ed indifferente ai fatti di causa.
In particolare, ha riferito che l’autovettura Mercedes Viano mentre procedeva all’interno della Galleria, all’interno della propria corsia di marcia delimitata da doppia striscia continua, veniva attinta da una motocicletta tipo Guzzi California che procedeva nel senso opposto di marcia e che nell’eseguire un sorpasso della colonna dei veicoli marcianti in direzione Sorrento invadeva la corsia di marcia opposta occupata dall’autovettura Mercedes; precisava che il conducente dell’autovettura eseguiva una sterzata di emergenza, senza riuscire ad evitare l’impatto; specificava che l’urto avveniva all’altezza del fanale anteriore sinistro, oltre che alla ruota anteriore sinistra del paraurti, del parafango, dello specchietto retrovisore e delle due portiere laterali sinistre dell’autovettura.

La dinamica del sinistro

Oltre a ciò, la conferma della dinamica del sinistro emerge anche dalla documentazione fotografica prodotta e riconosciuta dai testimoni in udienza.

Ciò posto, il Giudice d’appello rammenta che secondo l’art. 40 C.d.s. “I segnali orizzontali, tracciati sulla strada, servono per regolare la circolazione, per guidare gli utenti e per fornire prescrizioni od utili indicazioni per particolari comportamenti da seguire. Le strisce longitudinali possono essere continue o discontinue. Le continue, ad eccezione di quelle che delimitano le corsie di emergenza, indicano il limite invalicabile di una corsia di marcia o della carreggiata; le discontinue delimitano le corsie di marcia o la carreggiata. Le strisce longitudinali continue non devono essere oltrepassate, le discontinue possono essere oltrepassate sempre che siano rispettate tutte le altre norme di circolazione. È vietato valicare le strisce longitudinali continue, tranne che dalla parte dove è eventualmente affiancata una discontinua”.

Pertanto, correttamente il Giudice di Pace ha dichiarato, sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali, la responsabilità esclusiva del conducente del motociclo Guzzi California nella causazione del sinistro e dei conseguenti danni.

La liquidazione dei danni sulla base del preventivo

Con una seconda censura l’Assicurazione contesta la liquidazione dei danni materiali del veicolo Mercedes poiché risulta esibito un preventivo di spese di complessivi €2.220,40, equitativamente rideterminato in €2.000 dal Giudice di Pace, che non dimostra l’effettivo pagamento della relativa spesa.

Sul punto viene osservato che il preventivo di riparazione, se per un verso esso può fungere, in ogni caso, da argomento di prova utilizzabile al fine di pervenire alla liquidazione, per altro verso, può assurgere ad elemento probante tutte le volte in cui vi siano ulteriori elementi di prova di cui lo stesso costituisca il riscontro, nonché qualora trovi conferma nella deposizione del compilatore (Tribunale di Roma sez. XI, sentenza del 14/10/2019 n. 19631).

Oltre a ciò, il suddetto preventivo di riparazione ha trovato riscontro anche nella documentazione fotografica prodotta e riconosciuta dai testimoni, e dunque è corretto porlo a fondamento della quantificazione dei danni subiti dall’autoveicolo Mercedes.

L’appello viene rigettato.

OSSERVAZIONI

Il riconoscimento dei danni materiali attestati dal preventivo di riparazione della carrozzeria, effettuato dal Giudice di Pace e confermato in secondo grado lascia un po’ perplessi.

Vi è abbondante giurisprudenza che sancisce la necessità di provare l’effettività del pagamento (con riferimento a regolari fatture) ed altrettanta che affermala la insufficienza, dal punto di vista probatorio, del preventivo di spesa in quanto non appartiene alla documentazione fiscale.

Avv. Emanuela Foligno

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