Il danno patito dai congiunti della vittima non è riflesso, ma diretto perché è la conseguenza della lesione inferta al parente (Tribunale Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11 gennaio 2024 – Giudice Feola).
La vicenda
Il danneggiato e suo figlio citano in giudizio l’Impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per ottenere il risarcimento dei danni da loro patiti a seguito di un sinistro stradale.
Nello specifico, la vittima espone che, mentre era a bordo della propria bicicletta, veniva investito da tergo da un autoveicolo rimasto non identificato. All’ingresso in ospedale veniva diagnosticato “trauma toraco-addominale con sospetta lesione agli organi interni, frattura del soma e dell’arco posteriore di L1, sospetta frattura del femore a destra, frattura del polso destro”.
A causa dell’evento, il figlio (unico convivente della vittima) lamenta lo sviluppo di un autonomo danno psichico “riflesso” deducendo di essere affetto da Linfoma di Hodgkin e di avere manifestato una “sindrome depressiva endoreattiva di grado medio” in conseguenza del trauma subito dal genitore.
Il Giudice, principalmente, dà atto che dall’istruttoria è emersa l’impossibilità di procedere alla identificazione del veicolo responsabile del sinistro, nonostante l’attività degli attori svolta in tal senso che si attivavano subito nei confronti della Polizia Municipale di San Nicola e dei Carabinieri di Caserta, e che, dunque, è ammissibile la chiamata in causa del fondo di Garanzia Vittime della Strada.
Ciò posto, l’evento storico, ovverosia il tamponamento, è stato confermato da un testimone oculare che percorreva con il proprio autoveicolo la corsia di marcia opposta a quella del ciclista investito. Il CTU ha valutato le lesioni del ciclista con il 42% di invalidità permanente, 100 gg. di invalidità temporanea totale e 60 gg di invalidità temporanea parziale al 75%.
Il Giudice liquida alla vittima l’importo complessivo di 307.581 euro comprensivo del danno morale come da tabelle milanesi utilizzate.
Per quanto riguarda la posizione del figlio della vittima, il risarcimento del danno invocato è fondato.
Tale danno non patrimoniale spetta, difatti, pacificamente anche ai prossimi congiunti della vittima. Impropriamente viene detto “danno riflesso”, ovverosia un danno subito per una lesione patita da altri, ma in realtà il danno subito dai congiunti è diretto e non riflesso perché è la diretta conseguenza della lesione inferta al parente prossimo, la quale rileva come fatto plurioffensivo, che ha vittime diverse, ma egualmente dirette.
Il richiedente ha dimostrato, tramite prova testimoniale, di avere prestato l’assistenza al padre durante la sua lunga convalescenza, in un periodo per egli particolarmente delicato per essere sottoposto a cure oncologiche. Ha altresì dimostrato, attraverso numerosa documentazione medica, di avere sviluppato un disturbo psichiatrico “sindrome depressiva endoreattiva di grado medio”.
Quest’ultimo aspetto è stato vieppiù accertato anche dal nominato CTU che ha accertato “la presenza di antecedenti psichiatrici alla comparsa della malattia oncologica, sintomi peggiorati con l’evento stressante rappresentato dalle gravi menomazioni fisiche riportate dal padre a seguito del sinistro stradale … la forma di patologia presentata dal soggetto è da inquadrare nel disturbo dell’adattamento cronico non complicato con menomazione valutabile nel 3% di danno biologico”.
Il Giudice liquida al ragazzo l’importo complessivo di 4.688,12 euro.
Avv. Emanuela Foligno