La Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha confermato la condanna a cinque anni e sei mesi di reclusione nei confronti di una madre che non ha impedito al proprio convivente di compiere violenza sessuale sui figli minori. I giudici di legittimità hanno ribadito che la posizione di garanzia del genitore non si limita a un dovere di cura generico, ma impone l’obbligo giuridico di prevenire eventi che ledano l’integrità fisica e morale dei figli, pena la responsabilità penale per omissione ai sensi dell’art. 40, comma 2, del Codice Penale (Corte di Cassazione, terza penale, sentenza 20 aprile 2026, n. 14210).
Il dovere di protezione del genitore “garante”
Il caso in esame riguardava una complessa vicenda di degrado e abusi consumatisi tra le mura domestiche. La difesa dell’imputata sosteneva che la donna non fosse a conoscenza degli abusi specifici commessi sui figli più piccoli, nati dalla relazione con il convivente, pur ammettendo di aver avuto sentore di episodi riguardanti i figli nati da una precedente unione.
La Suprema Corte ha però rigettato questa tesi, definendo il perimetro della responsabilità omissiva. Secondo la Cassazione, il genitore riveste una posizione di garanzia che trae origine dall’art. 147 del Codice Civile. Tale ruolo impone di attivarsi tempestivamente per interrompere condotte illecite altrui di cui si abbia notizia o, quantomeno, la percezione di segnali “perspicui e peculiari”.
Dolo eventuale e accettazione del rischio
Il punto centrale della sentenza risiede nella configurazione del dolo eventuale. I giudici hanno accertato che l’imputata aveva assistito direttamente ad abusi del compagno sui figli maggiori; era stata resa edotta dai ragazzi stessi dei tormenti subiti. Nonostante queste evidenze, aveva continuato ad affidare i figli più piccoli (avuti dallo stesso abusatore) all’uomo anche dopo la separazione.
Secondo gli Ermellini, la consapevolezza del comportamento deviato dell’uomo nei confronti dei figli maggiori rendeva l’evento degli abusi sui piccoli non solo prevedibile, ma rappresentava un rischio concreto che la donna ha “accettato”, rimanendo inerte. Non è necessaria la prova della conoscenza di ogni singolo episodio di violenza; è sufficiente che il genitore, pur conscio del pericolo per l’incolumità sessuale dei figli, ometta deliberatamente di intervenire o di segnalare i fatti alle autorità.
La clausola di equivalenza
La Corte ha applicato la cosiddetta clausola di equivalenza: “non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”. In questo senso, la passività della madre è stata equiparata, sul piano della causalità giuridica, all’azione violenta del padre, configurando un concorso omissivo nei reati di violenza sessuale aggravata.
La pronuncia sottolinea come il contesto di “degrado culturale e sociale” invocato dalla difesa non possa costituire una scriminante o una scusa per l’omissione di soccorso parentale. La tutela della libertà sessuale dei minori è un obbligo inderogabile per chiunque eserciti la responsabilità genitoriale, e l’inerzia di fronte a segnali di allarme inequivocabili trasforma la vittima del sistema in complice del reato.
Avv. Sabrina Caporale





