Infortunio sul lavoro provoca lesioni al piede sinistro molto gravi e la condanna penale del datore di lavoro (Cassazione penale, dep. 09/11/2023, n.45142).

La Corte di Appello di Brescia confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Cremona quanto all’affermazione della penale responsabilità del datore di lavoro per il reato di cui all’art. 590 c.p. in danno del dipendente che aveva riportato gravi lesioni al piede sinistro, rimasto schiacciato da un’ancora di miscelazione che lui e il collega avevano caricato su un muletto per trasportarla all’esterno di un capannone che doveva essere sgomberato. 
Il datore di lavoro è stato ritenuto responsabile per avere omesso una corretta valutazione dei rischi derivanti dallo spostamento di carichi ingombranti, non avere adottato specifiche procedure per regolamentare lo svolgimento di tali attività e non avere impedito l’utilizzo del muletto a lavoratori non formati.

Il ricorso in Cassazione

Il soccombente impugna la decisione in Cassazione dolendosi che siano state utilizzate le dichiarazioni testimoniali rese nel corso del dibattimento dal capo officina e dal collega del lavoratore infortunato. Osserva che il capo officina e l’infortunato avrebbero dovuto essere indagati nel procedimento: il primo perché, quale capo officina, incaricò dell’esecuzione di operazioni di sgombero che comportavano lo spostamento di materiali pesanti e ingombranti un dipendente non abilitato all’uso del muletto e di altri apparecchi di sollevamento; il secondo perché chiese aiuto ad altro lavoratore e, senza essere abilitato a farlo, si pose alla guida del muletto lasciando che, durante il trasporto, quest’ultimo tenesse con le mani il carico ponendosi così in una posizione pericolosa. Secondo la tesi del ricorrente, in sostanza i due soggetti, poiché avrebbero dovuto essere indagati, non avrebbero potuto essere sentiti come testi.

Col secondo motivo, il ricorrente sostiene che posizionandosi “sul muletto e sull’ancora durante le operazioni di spostamento della stessa”, l’infortunato tenne un “comportamento inconsulto, imprevedibile, illogico”, idoneo ad escludere il nesso causale tra la condotta omissiva ascritta al datore di lavoro e l’evento lesivo.

Le censure non sono ammissibili

Gli Ermellini ricordano che “la questione dell’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese senza le necessarie garanzie difensive da chi sin dall’inizio doveva essere sentito in qualità di imputato o indagato non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità se richiede valutazioni di fatto su cui è necessario il previo vaglio, in contraddittorio, da parte del giudice di merito”.

Nel caso di specie tali valutazioni di fatto sono indispensabili, atteso che per ipotizzare una responsabilità a titolo di colpa con riferimento ad un infortunio sul lavoro è necessario conoscere con esattezza il ruolo svolto da ciascun ipotetico indagato e valutare se egli possa aver assunto una posizione di garanzia nei confronti dell’infortunato e le sentenze di merito non forniscono dati inequivoci in tal senso. Inoltre, nel giudizio di primo grado la questione non fu sollevata dalle parti né il Tribunale ritenne di dover interrompere l’esame dei testimoni e procedere ai sensi dell’art. 63 c.p.p., comma 1.

Sulla abnormità del comportamento dell’infortunato la sentenza impugnata ha sottolineato:

  • che l’infortunio avveniva nello svolgimento dell’attività lavorativa;
  • che né lui né l’altro collega avevano ricevuto formazione specifica allo svolgimento di quelle attività e all’uso degli apparecchi di sollevamento necessari a tal fine;
  • che per l’utilizzo dei muletti non erano state impartite specifiche disposizioni scritte né erano state dettate procedure operative per impedirne l’uso a soggetti non abilitati;
  • che i rischi derivanti dallo spostamento di carichi ingombranti non erano stati valutati nel DVR e che le pericolose modalità di trasporto adottate furono rese possibili proprio dalla mancata valutazione del rischio e dalla mancata previsione di procedure atte ad impedire l’utilizzo di muletti da parte di lavoratori non abilitati.

Ergo la motivazione resa dai Giudici di Appello è completa, non è contraddittoria, né manifestamente illogica ed è conforme ai principi di diritto che regolano la materia.

Viene ribadito, per giurisprudenza costante, che un comportamento, anche avventato, del lavoratore, se realizzato mentre egli è dedito al lavoro affidatogli, può essere invocato come imprevedibile o abnorme solo se il datore di lavoro ha adempiuto a tutti gli obblighi che gli sono imposti in materia di sicurezza sul lavoro.

Ragionando in tal senso, il comportamento negligente, imprudente e imperito tenuto dal lavoratore nello svolgimento delle mansioni a lui affidate può costituire concretizzazione di un “rischio eccentrico”, con esclusione della responsabilità datoriale, solo se questi “ha posto in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l’evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore.

Il ricorso viene dichiarato inammissibile.

Avv. Emanuela Foligno

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