Dinamica del sinistro stradale in caso di lesioni del passeggero trasportato (Cassazione civile, sez. III, 31/10/2023,  n.30301).

Il trasportato citava, davanti al Giudice di pace di Marano di Napoli, il proprietario del veicolo e l’assicurazione chiedendo che fossero condannati al risarcimento dei danni da lui subiti in occasione del sinistro stradale. Egli si trovava a bordo del motociclo che veniva urtato da un’altra moto che non aveva rispettato il segnale di stop.

Il Giudice di Pace accoglieva la domanda e condannava i convenuti al pagamento dell’importo di €4.975,28.

La pronuncia veniva impugnata dalla società di assicurazioni; il Tribunale di Napoli Nord accoglieva il gravame rigettando la domanda del trasportato che ricorre in Cassazione.

Il ricorso in Cassazione

Osserva il ricorrente che il trasportato che rimanga vittima di un incidente stradale ha diritto al risarcimento dei danni da parte della società assicuratrice del veicolo a bordo del quale viaggiava. Egli, in qualità di trasportato, non sarebbe tenuto a dimostrare la dinamica del sinistro e le rispettive responsabilità dei conducenti, per cui la sentenza, travisando il contenuto delle norme, e la posizione di trasportato, avrebbe erroneamente rigettato la sua domanda.

La censura non è fondata.

Il ricorrente ha richiamato la giurisprudenza secondo la quale il terzo trasportato che si avvalga, ai sensi del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 141, dell’azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro, deve provare di avere subito un danno a seguito di quest’ultimo, ma non anche le concrete modalità dell’incidente allo scopo di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti, trattandosi di accertamento irrilevante ai fini di cui all’art. 141 cit.
In coerenza con questo precedente, la giurisprudenza ha anche affermato che la persona trasportata può avvalersi dell’azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro soltanto se in quest’ultimo siano rimasti coinvolti, pur in mancanza di un urto materiale, ulteriori veicoli (sentenza 8 ottobre 2019, n. 25033).
Ed ancora, le Sezioni Unite hanno recentemente affermato che l’azione diretta prevista dall’art. 141 cod. ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall’ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell’assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito. Ergo, la tutela concessa al terzo trasportato presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi.

I precedenti citati dal ricorrente non colgono nel segno

Il Tribunale è pervenuto al rigetto della domanda risarcitoria, riformando la sentenza di condanna pronunciata dal Giudice di Pace, sulla base di due fondamentali affermazioni:

  1. la non credibilità della deposizione dell’unico teste escusso, ritenuta lacunosa per una serie di ragioni, tra cui la non esatta identificazione del punto di impatto tra i due veicoli e del lato dal quale la moto su cui viaggiava il trasportato era caduta al suolo;
  2. il fatto che il proprietario della moto e il conducente della moto antagonista fossero rimasti coinvolti, sulla base delle indicazioni fornite dalla Banca dati dei sinistri tenuta dall’IVASS, in molti altri incidenti stradali.

La decisione impugnata, sebbene con motivazione estremamente sintetica, lascia comprendere in modo chiaro che il sinistro non ci fu.

Il diritto al risarcimento del danno del trasportato presuppone, logicamente, che sia data prova dell’effettiva esistenza del sinistro con le modalità indicate dal presunto danneggiato. Il che non è accaduto nel caso di specie.

Il ricorso viene rigettato.

Avv. Emanuela Foligno

Leggi anche:

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui