Rendita per infortunio sul lavoro e pensione di invalidità sono cumulabili?

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In tema di prestazioni assistenziali, la contemporanea fruizione di due prestazioni incompatibili ex lege, in difetto di regole specifiche, segue la disciplina generale dell’art. 2033 c.c. In caso di percepimento di rendita INAIL per infortunio sul lavoro e pensione di invalidità INPS per le medesime patologie, l’interessato ha facoltà di scegliere il trattamento economico più favorevole (Cassazione Civile, sez. lav., 29/01/2024, n. 2693).

La vicenda

Con sentenza del 2 dicembre 2019, la Corte d’Appello di Bari, in riforma della decisione resa in primo grado dal Tribunale di Bari, accoglieva la domanda proposta dall’interessato nei confronti dell’INPS, avente ad oggetto l’illegittimità dell’azione promossa dall’Istituto di ripetizione dell’indebito per la non cumulabilità ex art. 2 L. n. 118/1971 della rendita che, riconosciuto il carattere di infortunio in itinere dell’incidente automobilistico subito in data 6/2/1999, l’INAIL gli aveva attribuito nell’anno 2000, con la pensione di invalidità civile erogatagli dall’INPS a far data dal maggio 1999 e fino al 30/9/2011.

La Corte di Appello riteneva la domanda di accertamento dell’indebito avanzata dall’interessato in primo luogo proponibile, non richiedendo tali controversie la preventiva proposizione di una domanda amministrativa, ed altresì fondata alla stregua dell’orientamento di legittimità (Cass. n. 28163/2018) secondo cui “La revoca di un trattamento di invalidità civile a motivo dell’insussistenza delle condizioni per il godimento (nella specie perché il beneficiario era titolare anche dell’assegno ordinario di invalidità) comporta l’obbligo di restituzione all’INPS, a titolo di indebito, dei soli ratei percepiti dalla data del provvedimento ablatore, esclusa la ripetizione anche delle somme precedentemente corrisposte”.

Per la cassazione di tale decisione ricorre l’INPS che imputa alla Corte di Bari di avere erroneamente ritenuto l’inapplicabilità dell’art. 2033 c.c. anche in contrasto con l’orientamento favorevole espresso in propri precedenti, citandosi Cass., sez. lav., n. 20992/2004. Con la seconda censura lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte di Bari che ammetterebbe il cumulo della rendita INAIL con la pensione di invalidità.

Il giudizio di Cassazione

Preliminarmente viene dato atto che mentre la sentenza di primo grado ha applicato l’art. 2033 c.c., con conseguente restituzione del tutto nei limiti della prescrizione, quella di secondo grado ha disposto la restituzione all’INPS degli importi erogati solo a decorrere dalla data del provvedimento INPS.

Gli Ermellini ribadiscono il principio secondo cui “in tema di prestazioni assistenziali, l’indebito derivante dalla contemporanea fruizione di due prestazioni incompatibili “ex lege”, in difetto di regole specifiche, va assoggettato alla disciplina generale dell’art. 2033 c.c., atteso che l’incompatibilità non costituisce un requisito ostativo all’insorgenza del diritto, ma solo un impedimento all’erogazione della prestazione che comporta la facoltà dell’interessato di optare per il trattamento economico più favorevole”.

Tale orientamento si inserisce in quello (già espresso da Cass. nn. 15759 del 2019 e 11026 del 2022, in superamento del precedente reso da Cass. 28163 del 2018, 19638 del 2015 e 17216 del 2017), secondo il quale non possono applicarsi analogicamente le norme desumibili dagli artt. 3-ter, d.l. n. 850/1976 (conv. con I. n. 29/1977), e 3, comma 9, d.l. n. 173/1988 (conv. con I. n. 291/1988), siccome riferentisi ad ipotesi di insussistenza originaria o sopravvenuta dei requisiti prescritti dalla legge per la fruizione delle prestazioni, laddove l’incompatibilità non costituisce un requisito ostativo all’insorgenza del diritto, ma solo un impedimento all’erogazione della prestazione che comporta la facoltà dell’interessato di optare per il trattamento economico più favorevole.

Nello specifico, il detto orientamento evidenzia che, trattandosi di incompatibilità ex lege delle prestazioni, non è invocabile il principio di affidamento del pensionato e sottolinea che la ratio che disciplina il particolare regime di favore in tema di ripetibilità dei trattamenti pensionistici illegittimamente percepiti non può operare nella fattispecie in cui il pensionato continua a godere di uno dei due trattamenti.

La Corte di Bari non si è attenuta al principio su esteso e la sentenza viene cassata con rinvio.

Avv. Emanuela Foligno

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