La vicenda riguarda un sinistro stradale avvenuto in Torremaggiore il 10/8/2009 alle ore 00.30. Il conducente del ciclomotore Malaguti lamenta di essere stato urtato sul lato destro dall’auto Lancia Y e deduce la responsabilità di entrambi i conducenti coinvolti in eguale misura. A seguito dell’impatto, il motociclo riportava danni e il conducente riportava lesioni personali, per entrambe le voci viene chiesto il risarcimento nella misura del 50%.

Il Tribunale di Foggia riconosceva il concorso di colpa nel verificarsi del sinistro, a carico del motociclo nella misura del 70% e dell’automobile nella misura del 30%.

Il giudizio di Appello

Il motociclista contesta che il Giudice abbia rilevato che entrambi i conducenti dei mezzi non avessero usato la dovuta prudenza all’incrocio, riconoscendo tuttavia una responsabilità maggiore al motociclo.

Il Tribunale ha statuito che “la responsabilità del sinistro deve attribuirsi al 70% al motociclo, che non ha prestato la massima prudenza rallentando debitamente a velocità in prossimità dell’incrocio e soprattutto non ha rispettato il diritto di precedenza del veicolo Lancia Y proveniente da destra”.

Quindi, la motivazione è stata fornita. Tuttavia, considerato che il sinistro si è effettivamente verificato ad un incrocio, viene in riferimento l’art. 145 del Codice della strada, comma 1), che prevede che: “I conducenti approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti”. La norma si riferisce “ai conducenti”, riferendosi, in tal modo, tanto a chi ha la precedenza, tanto a chi tale diritto non viene riconosciuto.

La regola di prudenza

La prima fondamentale regola di prudenza per ogni conducente alla guida di un veicolo è quella di moderare la velocità, in maniera tale da avere il tempo e lo spazio di frenare, nel caso in cui si trovasse un ostacolo all’improvviso e di controllare se, dalle strade adiacenti, sopraggiunge qualche macchina che non dimostra l’intenzione di fermarsi.

Dagli atti di causa non si comprende quale dei due conducenti abbia una responsabilità preponderante. Difatti dal verbale dei Carabinieri risulta in base alle risultanze dei rilievi planimetrici e fotografici… è da presumere che entrambi i veicoli approssimandosi all’intersezione non abbiano usato la massima prudenza al fine di evitare il sinistro…”

Le dichiarazioni testimoniali non hanno fornito elementi validi per accertare la concreta dinamica del sinistro. Di talché non può ritenersi superata la presunzione di pari responsabilità di entrambi i conducenti, prevista dall‘art. 2054, comma 2, c.c., non essendo emersi elementi di fatto idonei alla ricostruzione del sinistro che conducono all’addebito di responsabilità prevalente in capo alla moto, così come, invece, statuito dal Tribunale.

Presunzione di colpa concorrente

La presunzione di colpa concorrente, pur nell’ambito interpretativo dell’art. 2054 co 2 c.c., postula il carattere sussidiario della presunzione di pari responsabilità, “dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro; l’accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell’obbligo di dare la precedenza, non dispensa il Giudice dal verificare il comportamento dell’altro conducente onde stabilire se quest’ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l’eventuale inosservanza di dette norme comportare l’affermazione di una colpa concorrente” (in tal senso Cass. 21130/2013; Cass. 124/2016).

Ebbene, se è vero, che il motociclista, giunto all’incrocio, ometteva di dare la precedenza al veicolo che proveniva dalla sua destra, è altrettanto vero che “godere” del diritto di precedenza, quale quello spettante alla Lancia Y, non comportava per la stessa un diritto assoluto di precedenza, anche considerata la forte velocità di marcia.

Ragionando in tal senso, la collisione è causalmente imputabile ad entrambi i conducenti dei mezzi coinvolti che hanno concorso di colpa.

Il concorso di colpa

Per arrivare a tale conclusione la Corte di Appello considera anche ulteriori elementi, quali:

  • la strada era rettilinea, ben illuminata, e, quindi con visibilità buona anche per la Lancia Y,
  • la conducente della Lancia, inoltre, non risulta che abbia azionato l’impianto frenante in prossimità dell’incrocio.
  • La stessa non si è presentata a rendere l’interrogatorio formale, senza addurre un giustificato motivo. Tale mancata comparizione, non giustificata da validi motivi, pur non comportando un’automatica fictio confessoria, costituisce un comportamento processuale qualificato, utile a fornire elementi di valutazione idonei a formare il convincimento del giudicante sulle circostanze articolate nei capitoli di interrogatorio da parte degli attuali appellanti.

In tale situazione, dunque, è impossibile accertare effettivamente il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro, pur tenendo in considerazione il fatto che il conducente il motociclo aveva l’obbligo di dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra.

Conclusivamente, va applicato l’art. 2054, secondo comma c.c., a mente del quale nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.

La sentenza di primo grado viene riformata e viene dichiarato il concorso di colpa dei conducenti dei mezzi coinvolti nel sinistro, con la conseguenza che il motociclista dovrà essere risarcito dei danni, (quantificati per l’intero in €97.569,60), nella misura del 50%, (da cui andranno detratti gli acconti già versati dalla assicurazione (Corte Appello Bari, sez. III, 14/02/2024, n.206).

Avv. Emanuela Foligno

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