In caso di sinistro stradale, l’accertamento della colpa, anche se grave, di uno dei due conducenti, non esonera l’altro dall’onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, osservando le norme del codice della strada

La vicenda

L’attore aveva agito in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni patiti (danno biologico, spese mediche e danno materiale alla moto) nel sinistro stradale verificatosi mentre percorreva una via cittadina a bordo della propria moto a velocità moderata, quando, dopo aver superato un incrocio  veniva investito dall’auto di proprietà del convenuto che, sprovvista di copertura assicurativa, sopraggiungeva ad altissima velocità.

Si costituiva in giudizio la compagnia assicurativa, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva; quindi chiedeva il rigetto della domanda, dovendo ritenersi l’attore unico responsabile del sinistro, per aver impegnato l’incrocio omettendo di dare precedenza a destra; infine formulava domanda di rivalsa nei confronti del convenuto contumace.

Sul luogo del sinistro non risultava alcun intervento delle Autorità. Inoltre, entrambi i testimoni chiamati a deporre avevano dichiarato di non aver assistito allo scontro, ma di aver visto i veicoli in posizione di quiete. Uno dei testi aveva affermato che l’auto del convenuto era al centro dell’incrocio e la moto davanti al veicolo; l’altro teste aveva invece fornito una diversa versione.

La difficile ricostruzione della dinamica del sinistro

Insomma, alla luce dello scarno materiale probatorio offerto, l’adito Tribunale di Catania (Quinta Sezione, n. 1632/2020) ha dichiarato di non poter ricostruire con un sufficiente margine di certezza l’effettiva dinamica del sinistro e, in particolare, l’esatta successione cronologica delle condotte dei due conducenti; perciò è stata fatta applicazione del criterio di pari responsabilità di cui all’art. 2054, 2 co., c.c..

Infatti, in materia di incidenti derivanti dalla circolazione stradale, in base all’art. 2054, comma 2, c.c., l’accertamento della colpa, anche se grave, di uno dei due conducenti, non esonera l’altro dall’onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, osservando le norme della circolazione stradale ed i normali precetti della prudenza, al fine di escludere la configurazione di un concorso di colpa a suo carico (si vedano, tra le tante, Cass. civ., 3 novembre 2004, n. 21056; Cass. civ., 27 ottobre 2004, n. 20814; Cass. civ., 15 dicembre 2000, n. 15847).

La presunzione di pari responsabilità

È evidente come l’affermazione di un siffatto principio, nella pratica, comporti che, anche di fronte ad una condotta gravemente colposa del conducente di uno dei due veicoli antagonisti, anche accertata in concreto, si possa pervenire ad attribuire una responsabilità concorsuale in capo al soggetto che, pur non avendo commesso la violazione, era onerato dalla particolare regola di cui all’art. 2054 c.c. di tenere una condotta che gli consentisse di porre in essere le manovre di emergenza necessarie ed opportune a contrastare l’altrui imprudenza (Cass. n. 21130/13 : l’art. 2054 c.c., comma 2, prevede che nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli, consistendo la prova contraria nella dimostrazione in concreto dell’assenza di colpa di uno dei conducenti ovvero della colpa esclusiva dell’altro).

Tale principio, che la giurisprudenza ha fondato, oltre che sul citato art. 2054 c.c., il quale impone ad ogni conducente una diligenza nella guida particolarmente penetrante, anche sul più generale principio di solidarietà sociale desumibile dall’art. 2 Cost., nonché sull’altrettanto generale principio di cui all’art. 1175 c.c. (Cass. civ., 5 maggio 2000, n. 5671), valorizza l’esigenza di valutare gli eventuali apporti causali di entrambi i conducenti, incrementandone la responsabilizzazione.

La decisione

In altre parole, per superare la presunzione dell’art. 2054 c.c. si richiede che ciascuno dei due conducenti dimostri di aver osservato tutte le norme di comportamento imposte dal codice della strada e di aver comunque tenuto una condotta di guida prudente; si richiede quindi anche una prova positiva che nel caso di specie pure era mancata.

Per tutte queste ragioni, il giudice del capoluogo siciliano ha “condannato” sia la condotta di attraversamento dell’incrocio senza prestare la dovuta attenzione e senza usare la dovuta cautela, sia il fatto che entrambi i conducenti viaggiassero con veicoli non coperti da assicurazione, dichiarandoli entrambi responsabili al 50% e riconoscendo all’attore, a titolo di risarcimento del cd. danno biologico (temporaneo pari a giorni 21 di inabilità temporanea assoluta, a giorni 40 di inabilità parziale al 75%, a giorni 30 di inabilità parziale al 50%, a giorni 30 di inabilità parziale al 25%, nonché un danno biologico permanente pari al 11%), consistente nella menomazione dell’integrità psicofisica, la somma complessiva di 17.460,37 euro, già dimezzata a causa del riconosciuto concorso di colpa.

Avv. Sabrina Caporale

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