In materia di incidente stradale, la nozione di circolazione include anche la posizione di arresto del veicolo e ciò in relazione sia all’ingombro da esso determinato sugli spazi adibiti al transito, sia alle operazioni propedeutiche alla partenza connesse alla fermata

La vicenda

Il Tribunale di Ragusa aveva rigettato, all’esito del giudizio di primo grado, la domanda di risarcimento danni proposta da un uomo, vittima di incidente stradale, nei confronti del convenuto e della sua compagnia assicurativa.

A fondamento della propria decisione, il giudice siciliano aveva ritenuto che “le emergenze istruttorie, seppure complessivamente considerate non consentivano in alcun modo di affermare, con il ragionevole grado di certezza richiesto, la sussistenza del nesso eziologico”.

In particolare, il Tribunale aveva escluso che il nesso di causalità tra l’evento (manovre di scarico della vettura dall’autocarro di soccorso) e le lesioni riportare dal danneggiato potesse essere desunto dalle deposizioni rese dai testi escussi nel corso dell’istruttoria, rilevando che gli stessi “non erano stati in grado di riferire alcunché circa la dinamica del sinistro”.

Il caso è stato portato dinanzi ai giudici della Corte d’Appello di Catania (Seconda Sezione, sentenza n. 687/2020) che hanno, parzialmente accolto il ricorso del danneggiato ritenendo provato il rapporto di stretta dipendenza logica e cronologica tra gli eventi allegati dalle parti e le lesioni riportate dall’appellante.

La dinamica dell’incidente stradale

Era pacifico che il giorno dell’incidente, i protagonisti della vicenda si trovassero nello spazio antistante ai locali della concessionaria e che il convenuto avesse manovrato l’autocarro per scaricare l’autovettura di proprietà del danneggiato. Nel compimento di tali operazioni quest’ultimo veniva colpito dal mezzo riportando gravi lesioni personali, documentate a mezzo di referto del reparto di ortopedia dell’ospedale presso il quale era stato ricoverato.

Le lesioni riportate dal ricorrente erano senza dubbio riconducibili all’impatto con il veicolo  scaricato dal mezzo di soccorso.

A tal proposito la corte siciliana ha fatto applicazione delle norme sulla responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, e, in particolare, le presunzioni di colpa del conducente e di concorrente responsabilità del proprietario, sancite dall’art. 2054 c.c.

Ed invero, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “il concetto di circolazione stradale di cui all’art. 2054 c.c. include anche la posizione di arresto del veicolo e ciò in relazione sia all’ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia alle operazioni propedeutiche alla partenza connesse alla fermata, sia ancora rispetto a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle strade” (Cass., Sez. Un., n. 8620/2015; nella specie le Sezioni Unite hanno ricondotto all’art. 2054 c.c. e alla disciplina della r.c.a. il sinistro mortale determinato dall’imperita manovra del conducente di un mezzo in sosta, munito di un braccio meccanico di sollevamento, per effetto della quale un cassone metallico, in fase di caricamento, era scivolato travolgendo la vittima).

La condotta colposa del pedone investito

Ebbene, nei casi come quello in esame, anche se il conducente del veicolo (rimasto peraltro contumace) non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione di colpa che l’art. 2054, comma primo, c.c. pone a suo carico, non è preclusa l’indagine sull’imprudenza e sulla pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma primo, c.c. Con la conseguenza che, allorquando sia accertata una responsabilità in capo al pedone investito, la colpa di quest’ultimo concorre, ai sensi del citato art. 1227, comma primo, c.c., con quella presunta del conducente (cfr. Cass. n. 842/2020).

Ed invero, per la corte d’appello l’imprudente condotta del danneggiato, che era rimasto nei pressi dell’autocarro, a circa due – tre metri, come riferito dal teste, nonostante la pericolosità dell’operazione, aveva concorso con la presunta mala gestio dell’autocarro di soccorso da parte del convenuto alla realizzazione dell’evento, “in quanto lo svolgimento di manovre di scarico di autovettura impone ai pedoni di tenere un comportamento improntato alla massima prudenza, non potendo reputarsi circostanze assolutamente imprevedibili, e, al contrario, rientrando nella ragionevole prevedibilità, il pericolo di essere investito e l’effettiva concretizzazione del relativo rischio”.

La decisione

Per queste ragioni è stata riconosciuta la responsabilità concorrente dei due soggetti coinvolti nel sinistro e al danneggiato è stata liquidata la somma di euro 7.121,18 a titolo di risarcimento del danno oltre al rimborso delle spese processuali di primo grado.

Avv. Sabrina Caporale

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