Un solo incidente stradale non giustifica la revisione della patente

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incidente stradale

Provocare un incidente stradale per poi allontanarsi dal luogo del sinistro senza prestare assistenza al ferito non giustifica di per sé, senza una adeguata motivazione, il provvedimento di revisione della patente

A seguito di un incidente stradale era stato emanato il provvedimento di revisione della patente di guida del ricorrente mediante un nuovo esame di idoneità medica e tecnica.

L’uomo era stato sanzionato ai sensi dell’art. 189 del Dlgs. 30 aprile 1992, n. 285, perché dopo aver provocato il sinistro, in orario notturno, si era allontanato dal luogo dell’incidente senza prestare soccorso al ferito.

Quest’ultimo aveva pertanto, impugnato il provvedimento dinanzi al T.A.R. Venezia.

A detta del ricorrente mancava una adeguata motivazione in ordine alla necessità di revisione della patente poiché secondo la giurisprudenza non è sufficiente un solo incidente stradale o una violazione del codice della strada, a giustificare il provvedimento di revisione, se non vi è il ragionevole dubbio che il guidatore sia divenuto carente dei requisiti psicofisici e tecnici.

Il ricorso è stato accolto per le ragioni che seguono (T.A.R. Venezia, Sezione Prima, sentenza n. 188/2020): come è noto la revisione della patente di guida di cui all’art. 128, comma 1, del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, costituisce una misura cautelare e preventiva volta a sottoporre il titolare della patente a una verifica della persistenza della sua idoneità psico-fisica alla guida, non configura una sanzione amministrativa ed è subordinata all’insorgenza di dubbi sulla persistenza di tali requisiti (Consiglio di Stato, Sez. IV, 3 ottobre 2018, n. 5682).

Sulla base di tale premessa la giurisprudenza ha chiarito che, in linea di principio, una sola infrazione alle norme del codice della strada non può costituire, di per sé e indipendentemente da ogni valutazione circa l’idoneità e la capacità di guida del conducente, il presupposto del provvedimento inteso a prescrivere la revisione della patente, essendo necessario, pertanto, uno specifico apparato motivazionale.

È stato anche precisato che in alcuni casi non può escludersi che la natura e le circostanze dell’infrazione siano di per sé inequivocabilmente idonee ad attestare la sussistenza dei presupposti indicati dall’art. 128 del codice (Consiglio di Stato, Sez. VI, 1 settembre 2009, n. 5116).

La motivazione del provvedimento di revisione della patente

Nel caso di specie, il provvedimento impugnato era stato motivato con riferimento all’incidente stradale e alla circostanza che il ricorrente si fosse allontanato dal luogo del sinistro senza prestare soccorso al conducente dell’altro veicolo coinvolto.

Tuttavia dalla documentazione versata in atti e, in particolare, dalla copia del verbale di sommarie informazioni rese ai Carabinieri dal conducente dell’altro veicolo erano emerse circostanze che denotavano l’insufficienza sotto il profilo motivazionale, del provvedimento impugnato, laddove esso si limitava a rinviare all’incidente e all’avvenuto allontanamento del ricorrente dal luogo dello stesso.

Il conducente dell’altro veicolo rimasto coinvolto nell’incidente aveva, infatti, affermato che lo scontro si era verificato sostanzialmente per propria responsabilità, in quanto, essendo giunto all’altezza della svolta a sinistra della propria abitazione, aveva visto sopraggiungere un veicolo e pensando di riuscire nella manovra aveva svoltato a sinistra andando a collidere con il veicolo che sopraggiungeva.

Inoltre, dalle stesse dichiarazioni era emerso che il ricorrente si fosse fermato a seguito del sinistro, identificandosi e mettendosi d’accordo con l’altro conducente per l’accaduto; egli si era allontanato soltanto dopo l’intervento di una vicina che, nel frattempo, aveva chiamato i Carabinieri e i soccorsi informando il ricorrente e l’altro conducente di tale circostanza.

La decisione

Dunque, per il Collegio giudicante il contesto in cui si era verificato l’incidente non era tale da giustificare “in modo inequivoco l’esistenza di dubbi circa la permanenza dei requisiti di guida”. Al contrario, la motivazione apposta al provvedimento impugnato era insufficiente laddove essa si limitava ad un generico richiamo a tali elementi senza indicare, neanche sinteticamente, quali fossero state in concreto le ragioni che avevano portato l’Amministrazione a ravvisare, nel comportamento tenuto dal ricorrente, un fatto idoneo a giustificare la revisione della patente di guida.

La redazione giuridica

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