Condannato per appropriazione indebita il dipendente della banca che, per anticipare il lavoro di cui era oberato, erogava denaro e concedeva prestiti prima che la pratica fosse evasa

La vicenda

La Corte d’appello di Ancona aveva parzialmente riformato la sentenza primo grado, rideterminando la pena inflitta all’imputato in ordine al reato di appropriazione indebita aggravata e continuata della somma di oltre 239.000 euro.

L’imputato, dipendente unico in servizio presso una filiale di una Banca di credito cooperativo, aveva elargito denaro in favore dei clienti, in seguito a richieste di fido o di prestito o di mutuo che non erano ancora state esitate, nella convinzione che tali pratiche di finanziamento sarebbero andate a buon fine. Da tali operazioni, l’imputato non aveva ricevuto alcun vantaggio; egli, tuttavia, aveva agito al solo fine di velocizzare i tempi di evasione della pratica, anticipando il denaro della banca, così smaltendo l’eccessivo carico di lavoro di cui era oberato.

La vicenda è giunta in Cassazione. Ad avviso della difesa mancava il dolo del reato contestato; ma il Supremo Collegio ha rigettato il ricorso, in quanto inammissibile (Seconda Sezione Penale, sentenza n. 43896/2019)

La doglianza relativa alla mancanza di dolo del reato di appropriazione indebita era stata già prospettata in appello e già in quella sede, era stata ritenuta infondata in quanto vi era piena prova della coscienza e volontà della appropriazione e della destinazione al profitto ingiusto delle somme sottratte, essendo perfettamente consapevole l’imputato che le dazioni delle disponibilità della filiale erano a favore di soggetti che non avevano alcun titolo per poterle ottenere, non essendo beneficiari di finanziamenti o di disposizioni dell’Istituto. Nessun rilievo poteva dunque assumere, ai fini di escludere l’elemento soggettivo del reato, il fatto che il ricorrente avesse riposto fiducia nella possibilità che le pratiche sarebbero state autorizzate.

Era indubbio, infatti, che egli avesse erogato contanti e disposto crediti in favore di terzi, utilizzando il denaro della Banca di cui aveva il possesso in ragione della sua posizione lavorativa, in quanto addetto al compimento di tutte le operazioni della filiale.

Ebbene, al riguardo, la giurisprudenza della Suprema Corte ha più volte affermato che in materia di appropriazione indebita, l’ingiusto profitto, per conseguire, non deve connotarsi necessariamente in senso patrimoniale, ben potendo essere di diversa natura (Sez. 2, n. 40119 del 22/10/2010); come nel caso di specie, ove l’imputato aveva agito per dimostrare di essere in grado di gestire in modo adeguato il carico di lavoro.

Il reato di appropriazione indebita

Nella specie, la giurisprudenza ha altresì aggiunto che “è configurabile il reato di appropriazione indebita nel caso in cui il dipendente di un istituto bancario, assumendo arbitrariamente i poteri dell’organo di amministrazione competente ad autorizzare il superamento dei limiti del fido o della provvista del conto corrente di corrispondenza, abbia concesso un fido ad un cliente violando, in collusione con lo stesso, le norme sugli affidamenti stabilite dagli istituti in modo da realizzare sostanzialmente un’arbitraria disposizione di beni della banca a profitto di terzi”. (Sez. 2, n. 3332 del 05/10/2012 ).

E ancora che “il cassiere di una banca, in quanto destinatario dell’obbligo di custodia di danaro, valori e titoli in dotazione alla cassa, è titolare del possesso di essi e come tale, qualora disponga in proprio favore di somme depositate sul conto corrente, risponde di appropriazione indebita in danno della banca e non già in danno del correntista”. (Sez. 2, n. 28786 del 18/06/2015).

Insomma, a dispetto di quanto sostenuto dal ricorrente la qualificazione giuridica del fatto nel reato di appropriazione indebita era corretta. Per queste ragioni, il ricorso è stato perciò dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

La redazione giuridica

Leggi anche:

APPROPRIAZIONE INDEBITA: L’AGGRAVANTE DELL’ABUSO DI RELAZIONE

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui