Prodotti congelati all’origine esposti senza segnalazione, è reato

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prodotti congelati

Nel caso in cui i prodotti congelati siano conservati in modo tale da renderne evidente la loro destinazione alla preparazione delle pietanze da somministrare ai clienti, non occorre alcun inizio della contrattazione per integrare la condotta delittuosa

Tentativo di frode in commercio. Questo il reato contestato all’amministratore di una S.r.l., titolare della attività di ristorante e pizzeria, che deteneva nel magazzino del bar e poneva in vendita nel bancone esposto al pubblico prodotti congelati all’origine (cornetti, strudel e fagottini), oltre a detenere nella cucina del ristorante ravioli, pasta fresca artigianale e funghi porcini congelati, omettendo in entrambi i casi di indicarne ai clienti l’originario stato di conservazione. Condannato in primo grado, l’imputato, in sede di appello, si era visto peraltro revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena riconosciuto dal Tribunale.

Da li la decisione dell’uomo di ricorrere per cassazione eccependo, con riferimento alla affermazione della propria responsabilità in ordine all’illecito contestato, che “la mera detenzione di merce alterata, ovvero contraffatta o scaduta, non può, di per sé, in mancanza di un inizio di negoziazione e di altri elementi, configurare il tentativo di frode in commercio, stante la equivocità di tale sola condotta di detenzione, non accompagnata da altri elementi, tenuto conto della esistenza della possibilità per il commerciante di non alienare o utilizzare tale merce”.

La Suprema Corte, nel pronunciarsi sul caso con la sentenza n. 10375/2020, ha ritenuto il ricorso infondato.

I Giudici Ermellini hanno ricordato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la disponibilità di alimenti surgelati, non indicati come tali nel menù o negli espositori nei quali gli stessi siano esposti a disposizione della clientela, integra il reato di tentativo di frode in commercio, indipendentemente dall’inizio di una concreta contrattazione con il singolo avventore, in quanto tale comportamento è univocamente rivelatore della volontà dell’esercente di consegnare ai clienti una cosa diversa da quella pattuita.

Benché l’inizio della contrattazione possa, di regola, rendere inequivoca la condotta, e, quindi, determinarne la punibilità a titolo di tentativo di frode in commercio, ciò, tuttavia, non è sempre necessario per poter ritenere configurabile il tentativo quando, come nel caso in esame, gli atti siano univoci anche in assenza di un inizio di contrattazione, che, quindi, non è, come affermato nel ricorso, presupposto ineludibile della configurabilità del tentativo.

Nel caso, quale quello in esame, in cui gli alimenti surgelati siano conservati nelle cucine, in modo tale da renderne evidente la loro destinazione alla preparazione delle pietanze da somministrare ai clienti dell’esercizio commerciale, non occorre alcun inizio della contrattazione per ritenere che la condotta sia diretta in modo idoneo e non equivoco a realizzare il reato di frode in commercio, essendo chiara la destinazione di detti alimenti surgelati alla preparazione di cibi.

Pertanto, l’eventuale mancata offerta di tali pietanze potrà, semmai, essere qualificata come desistenza, essendo stata superata la fase degli atti preparatori.

Ciò, a maggior ragione – chiarisce ancora la Suprema Corte – vale per gli alimenti (cornetti, strudel, fagottini) esposti nella parte dell’esercizio commerciale destinata a bar, a disposizione dei clienti, stante l’assoluta inequivocità di tale condotta, proseguita fino alla offerta al pubblico, che consiste in un inizio di contrattazione, sia pure non individualizzata.

La redazione giuridica

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