Il cattivo stato di conservazione degli alimenti messi in vendita può essere accertato anche senza ricorrere ad analisi di laboratorio, in caso di evidente inosservanza di cautele igieniche e tecniche

La vicenda

Il Tribunale di Benevento aveva condannato il titolare di un esercizio commerciale alla pena dell’ammenda per il reato di cui alla L. n. 283 del 1962, art. 5, comma 1, lett. b) e art. 6, per aver detenuto per la vendita 3 chilogrammi di funghi congelati/surgelati in cattivo stato di conservazione, in quanto si presentavano scuri e molli al tatto in un unico blocco congelato.

Contro tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione lamentando il fatto che la conservazione dei funghi fosse stata effettuata a norma del D.P.R. n. 376 del 1995 e che il colore scuro e la consistenza riscontrata all’atto del controllo fossero dovute al trattamento preventivo previsto dal regolamento e non anche alle modalità di conservazione. Aggiungeva inoltre, che nel caso specifico, i verbalizzanti avrebbero dovuto comunque procedere a un prelievo di campioni e all’analisi degli stessi al fine di verificare non tanto la nocività, quanto, piuttosto, se le condizioni degli alimenti fossero dovute al trattamento preventivo previsto dal citato D.P.R. n. 376 del 1995, art. 9, comma 4 a nulla rilevando, ai fini della valutazione dell’effettivo stato di conservazione, l’aspetto esteriore dell’alimento.

Il motivo è stato dichiarato manifestamente infondato (Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, sentenza n. 2690/2020).

Come è noto, la contravvenzione in questione vieta l’impiego nella produzione, vendita, detenzione per la vendita, somministrazione o, comunque, distribuzione per il consumo, di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione.

Secondo le Sezioni Unite della Cassazione (Sez. U, n. 443 del 19/12/2001) si tratta di un reato di danno, perché la disposizione è finalizzata a perseguire un autonomo fine di benessere, assicurando una protezione immediata all’interesse del consumatore affinché il prodotto giunga al consumo con le cure igieniche imposte dalla sua natura.

La giurisprudenza di legittimità

Le Sezioni Unite, sempre nella decisione richiamata, hanno precisato che, ai fini della configurabilità del reato, non vi è la necessità di un cattivo stato di conservazione riferito alle caratteristiche intrinseche delle sostanze alimentari, essendo sufficiente che esso concerna le modalità estrinseche con cui si realizza, che devono uniformarsi alle prescrizioni normative, se sussistenti, ovvero, in caso contrario, a regole di comune esperienza.

In un’altra pronuncia (Sez. 3, n. 35828 del 7/7/2004) il Supremo Collegio, conformandosi a tali principi, ha altresì chiarito che la natura di reato di danno attribuita dalle Sezioni Unite alla contravvenzione in esame non richiede la produzione di un danno alla salute, poiché l’interesse protetto dalla norma è quello del rispetto del cd. ordine alimentare, volto ad assicurare al consumatore che la sostanza alimentare giunga al consumo con le garanzie igieniche imposte per la sua natura.

Cattivo stato di conservazione degli alimenti e condizioni igieniche

A tal proposito è necessario comunque accertare che le modalità di conservazione siano in concreto idonee a determinare il pericolo di un danno o deterioramento delle sostanze, escludendo, tuttavia, la necessità di analisi di laboratorio o perizie e, ben potendo il giudice di merito considerare altri elementi di prova, come le testimonianze di soggetti addetti alla vigilanza, quando lo stato di cattiva conservazione sia palese e, pertanto, rilevabile da una semplice ispezione.

Invero, il cattivo stato di conservazione dell’alimento può assumere rilievo anche per il solo fatto dell’obiettivo insudiciamento della (sola) confezione, conseguente alla sua custodia in locali sporchi e, quindi, igienicamente inidonei alla conservazione ed è configurabile anche nel caso di detenzione in condizioni igieniche precarie.

Di tali principi aveva fatto corretta applicazione la corte d’appello che aveva fondato la propria decisione sulla base dei rilievi fotografici e dei verbali di ispezione e sequestro, rilevando come i funghi si presentassero in un unico blocco congelato e quelli in superficie anneriti e molli al tatto, senza peraltro essere etichettati e tracciabili, tanto da essere stati ritenuti non idonei alla commercializzazione.

Le censure del ricorrente sul rispetto delle regole

A tali dati fattuali oggettivi la difesa aveva obiettato affermando che il congelamento ed il surgelamento dei funghi è consentito dal D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 “Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati” e che le condizioni in cui versava il prodotto erano conseguenza non della cattiva conservazione, bensì del trattamento imposto dall’art. 9, comma 4, citato D.P.R..

Ebbene, al riguardo, la Cassazione ha chiarito che se “è vero che il regolamento richiamato consente (art. 9) la conservazione dei funghi con diverse modalità, tra le quali figurano il surgelamento ed il congelamento, è di tutta evidenza che tale eventuale trattamento non consente di prescindere dall’osservanza di cautele generali volte ad assicurare la corretta conservazione dell’alimento e, soprattutto, dalla disciplina generale degli alimenti che il regolamento espressamente richiama e che, nella fattispecie, si assume violata”.

Il principio di diritto

Per tutte queste ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e l’affermazione del seguente principi o di diritto: “ai fini della configurabilità del reato di cui alla L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. b) il cattivo stato di conservazione degli alimenti, che può essere accertato dal giudice del merito senza necessità di specifiche analisi di laboratorio, sulla base di dati obiettivi risultanti dalla documentazione relativa alla verifica (verbale ispettivo, documentazione fotografica etc.) e dalle dichiarazioni dei verbalizzanti, è ravvisabile nel caso di evidente inosservanza di cautele igieniche e tecniche necessarie ad assicurare che le sostanze alimentari si mantengano in condizioni adeguate per la successiva somministrazione”.

La redazione giuridica

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