La Suprema Corte torna a pronunciarsi sui criteri di assegnazione della casa familiare e attribuzione dell’assegno divorzile ribadendo la funzione perequativa a favore del coniuge che ha sacrificato la carriera per la famiglia e tutelando il legame del figlio universitario con l’abitazione d’origine.
La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un ex marito avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia, confermando tre principi cardine in materia di diritto di famiglia: la natura compensativa dell’assegno divorzile a fronte di rinunce lavorative, la persistenza del diritto all’assegnazione della casa familiare anche quando il figlio studia fuori sede, e l’adeguamento proporzionale del mantenimento in base all’età (Corte di Cassazione, I civile, ordinanza 5 giugno 2026, n. 18150).
Il part-time materno giustifica l’assegno divorzile compensativo
Il primo motivo di ricorso affrontato dalla Cassazione riguarda l’attribuzione dell’assegno divorzile all’ex moglie. Il ricorrente contestava il riconoscimento di tale emolumento, sostenendo che la donna, pur avendo usufruito di un regime part-time per alcuni anni dopo la nascita del figlio, fosse poi tornata a lavorare a tempo pieno, non subendo così un vero “sacrificio” delle proprie aspettative professionali.
Richiamando l’ormai consolidato orientamento delle Sezioni Unite (sentenza n. 18287/2018), gli Ermellini hanno ribadito la funzione assistenziale, perequativa e compensativa dell’assegno di divorzio. La riduzione dell’orario di lavoro da full-time a part-time per nove anni, frutto di un accordo tra i coniugi per far fronte alle esigenze di cura della prole, ha generato conseguenze tangibili e irreversibili: un parziale distacco dal mondo del lavoro nel momento cruciale per le prospettive di carriera (intorno ai 40 anni); una minor retribuzione immediata e una chiara incidenza in peius sul fronte previdenziale, traducendosi in un trattamento pensionistico attuale nettamente inferiore rispetto a quello dell’ex marito.
La Cassazione ha confermato che l’accertamento di tale squilibrio — e del relativo nesso causale con le scelte endofamiliari — può fondarsi anche su elementi presuntivi. Il coniuge economicamente più forte si è avvantaggiato dei sacrifici dell’altro; pertanto, l’assegno va riconosciuto per colmare il divario reddituale formatosi a causa delle comuni determinazioni assunte durante il matrimonio.
Casa familiare salva anche se il figlio universitario studia in un’altra città
Di grande interesse pratico è la statuizione relativa all’assegnazione della ex casa coniugale. Il ricorrente chiedeva la revoca dell’assegnazione all’ex moglie, sostenendo che il figlio maggiorenne (ma non economicamente autosufficiente) avesse rescisso il legame con l’abitazione familiare, vivendo prima a Bologna e poi a Milano per motivi di studio universitario, ivi compreso un periodo di Erasmus.
La Corte ha ritenuto inammissibile la censura, confermando il rigoroso e logico ragionamento presuntivo della Corte d’Appello. Il fatto che un giovane studente prenda in locazione una stanza in un’altra città con altri coetanei non equivale a un trasferimento definitivo di residenza, bensì a una dimora temporanea connaturata agli studi.
In mancanza di un lavoro retribuito e di una reale autonomia economica, l’abitazione materna rimane il centro di riferimento degli interessi del ragazzo, dove egli fa fisiologicamente ritorno nei periodi in cui gli impegni accademici lo consentono. Di conseguenza, il legame con la casa d’origine non si spezza, legittimando la permanenza del provvedimento di assegnazione a favore della madre convivente.
L’aumento del mantenimento per i figli cresce con l’età
Infine, la Corte ha respinto la doglianza paterna inerente all’aumento dell’assegno di mantenimento ordinario per il figlio maggiorenne. L’ordinanza ribadisce un principio di comune esperienza, ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità: le esigenze economiche, di cura, educazione e istruzione aumentano proporzionalmente con la crescita del figlio.
Tale fisiologico accrescimento dei bisogni — specialmente in concomitanza con l’avvio e la prosecuzione degli studi universitari — non può considerarsi integralmente assorbito dal mero rimborso pro quota delle spese straordinarie (es. rette e alloggio), ma impone una rimodulazione al rialzo dell’assegno di mantenimento periodico mensile, nel rispetto del generale principio di proporzionalità tra i redditi dei genitori.
Nota a margine sulle spese di lite
La decisione ha inoltre confermato la corretta applicazione dell’art. 92 c.p.c. da parte della Corte d’Appello, che aveva compensato integralmente le spese del giudizio di secondo grado ravvisando una soccombenza reciproca (in virtù dell’accoglimento di una sola parte delle istanze contenute negli appelli principale e incidentale). Anche in sede di legittimità, stante il rigetto di entrambi i ricorsi, le spese sono state ripartite riflettendo la prevalente soccombenza dell’ex marito.
Avv. Sabrina Caporale





