Violenza sessuale e Riforma Cartabia, niente sconto di pena per il rito abbreviato richiesto tardivamente

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La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione ha fornito importanti chiarimenti in merito all’applicabilità della disciplina intertemporale della Riforma Cartabia sullo sconto di pena per il rito abbreviato, ribadendo contestualmente i rigorosi criteri per la valutazione dell’attendibilità della persona offesa nei reati di violenza sessuale.

La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’imputato, confermando la condanna a tre anni e quattro mesi di reclusione per aver aggredito sessualmente la cognata convivente (Corte di Cassazione, terza penale, sentenza 9 giugno 2026, n. 21130).

La vicenda processuale

I fatti risalgono al febbraio 2019. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, l’imputato ha aggredito la sorella della moglie (ospite nella loro abitazione), trascinandola in camera da letto con violenza e costringendola a subire atti sessuali. L’aggressione è stata interrotta solo grazie al tempestivo intervento delle Forze dell’Ordine, allertate dai vicini di casa allarmati dalle urla della donna.

La Corte d’Appello di Perugia aveva confermato la condanna di primo grado, ritenendo attendibile la vittima e priva di fondamento la tesi difensiva di un rapporto consensuale, smentita dai riscontri oggettivi (tracce biologiche, stato di shock della donna, testimonianze dei vicini).

Nel ricorso in Cassazione, la difesa ha sollevato tre principali doglianze: mancata applicazione della riduzione di un sesto della pena (introdotta dalla Riforma Cartabia per il rito abbreviato non impugnato), richiesta per la prima volta in appello; presunta inattendibilità della persona offesa e mancanza di segni di aggressione fisica; e mancato riconoscimento dell’attenuante della minore gravità del fatto (art. 609-bis, terzo comma, c.p.).

Riforma Cartabia: i limiti del nuovo sconto di pena

Il passaggio più rilevante della sentenza riguarda il rigetto della richiesta di applicare retroattivamente l’ulteriore sconto di un sesto della pena previsto dall’art. 442, comma 2-bis, c.p.p. (introdotto dal D.Lgs. 150/2022).

La Cassazione ha chiarito che il beneficio non può essere concesso per due ragioni trancianti:

  • Mancata rinuncia all’impugnazione: l’imputato ha formulato la richiesta di rito abbreviato solo con l’atto di appello, contestando nel merito l’affermazione di responsabilità. Il beneficio premiale della riforma presuppone invece la non impugnazione della sentenza.
  • Natura mista della norma e preclusioni temporali: la disposizione ha natura mista (sostanziale e processuale). Pur prevedendo un trattamento sanzionatorio più favorevole, è strutturalmente legata al rito abbreviato. La nuova legge non può costituire il presupposto per una “rimessione in termini” per accedere a un rito alternativo quando tale facoltà è ormai processualmente preclusa (principio del tempus regit actum).

Attendibilità della vittima e diniego della “minore gravità”

La Suprema Corte ha inoltre respinto le censure relative alla valutazione probatoria e alla determinazione della pena, ribadendo due principi consolidati:

  • Valutazione delle dichiarazioni: l’attendibilità della vittima è una questione di fatto incensurabile in Cassazione se la motivazione del giudice di merito è logica e priva di manifeste contraddizioni. Nel caso di specie, il racconto della donna era supportato da solidi riscontri esterni, quali l’arrivo della Polizia durante l’aggressione e le tracce biologiche rinvenute, rendendo del tutto inverosimile la tesi difensiva.
  • Attenuante del fatto di minore gravità: per negare l’applicazione dell’art. 609-bis, ultimo comma, c.p., è sufficiente la presenza anche di un solo elemento di conclamata gravità. I giudici di legittimità hanno ritenuto corretta la decisione della Corte d’Appello, che ha valorizzato la brutale violenza dell’aggressione e il fatto che la condotta criminosa sia cessata unicamente per fattori esterni (l’arrivo delle Forze dell’Ordine), escludendo in radice qualsiasi ipotesi di “minore gravità”.

Avv. Sabrina Caporale

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