Rottura del mezzo di sintesi dopo l’intervento, il danno non basta senza prova della colpa medica

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Il Tribunale di Torre Annunziata ha chiarito che la mera rottura del mezzo di sintesi e il conseguente peggioramento delle condizioni del paziente non sono sufficienti, di per sé, a fondare una responsabilità sanitaria, bensì è necessario dimostrare che l’evento dannoso sia causalmente riconducibile alla condotta colposa dei sanitari secondo il criterio del “più probabile che non” (Trib. Torre Annunziata, sent. n. 2380 del 27/10/2025).

L’intervento e la rottura del mezzo di sintesi

Una donna si sottoponeva a un intervento chirurgico di osteosintesi finalizzato alla stabilizzazione di una frattura attraverso l’applicazione di un apposito mezzo di sintesi metallico.

Tuttavia, dopo qualche tempo, il dispositivo impiantato subiva una rottura, causando l’aggravamento delle condizioni cliniche e la necessità di ulteriori trattamenti sanitari.

Ritenendo che l’evento fosse riconducibile a un errore medico o a una non corretta esecuzione dell’intervento, la paziente adiva le vie legali domandando il risarcimento dei danni subiti.

L’accertamento tecnico disposto dal giudice

Nel corso del giudizio, il Tribunale disponeva una consulenza tecnica d’ufficio per accertare le cause della rottura del mezzo di sintesi e verificare l’eventuale esistenza di profili di responsabilità sanitaria.

Dall’indagine peritale emergeva che l’intervento chirurgico era stato eseguito correttamente e in conformità alle regole della buona pratica clinica.

I consulenti non ravvisavano condotte negligenti, imprudenti o imperite da parte dei sanitari.

Altresì, la CTU evidenziava che la rottura del dispositivo poteva essere stata determinata da una pluralità di fattori diversi dall’operato dei medici.

Tra questi venivano individuati il mancato rispetto delle prescrizioni post-operatorie, il sovraccarico dell’arto operato, caratteristiche soggettive della paziente e addirittura un possibile difetto del dispositivo impiantato.

La pronuncia del Tribunale

Alla luce delle risultanze peritali, il Tribunale riteneva non raggiunta la prova del nesso causale tra la condotta dei sanitari e il danno lamentato dalla paziente.

Secondo il giudice, la mera circostanza che il mezzo di sintesi si fosse rotto non permetteva di affermare automaticamente la responsabilità della struttura sanitaria.

Difatti, l’evento dannoso poteva essere spiegato da diverse cause alternative e non risultava dimostrato che fosse stato causato da una condotta colposa dei medici.

Il Tribunale precisava che in materia di responsabilità sanitaria, il verificarsi di un esito sfavorevole o di una complicanza non comporta automaticamente l’affermazione della responsabilità del sanitario, essendo indispensabile la prova che il danno lamentato sia conseguenza, secondo il criterio del più probabile che non, di una condotta colposa imputabile ai convenuti.

Il danno non genera automaticamente un diritto al risarcimento.

Quando l’istruttoria evidenzia la presenza di cause alternative plausibili e non consente di individuare con sufficiente certezza il comportamento colposo dei medici come causa dell’evento, la domanda deve essere respinta per difetto di prova del nesso causale.

In virtù di ciò, il Tribunale rigetta la domanda risarcitoria.

Conclusioni

La sentenza conferma che il danno non costituisce una prova automatica della colpa medica.

In assenza di elementi idonei a dimostrare il nesso causale tra l’operato dei sanitari e l’evento lesivo, il risarcimento non può essere riconosciuto, anche quando il paziente abbia effettivamente subito un aggravamento delle proprie condizioni di salute.

L’accertamento del nesso eziologico continua, dunque, a rappresentare il fulcro delle controversie in materia di responsabilità sanitaria e il principale criterio attraverso il quale il giudice valuta la fondatezza delle pretese risarcitorie.

Avv. Giusy Sgrò

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