Il danno morale e parentale può essere riconosciuto anche senza una prova diretta della sofferenza patita, quando le circostanze del caso concreto consentono di ricostruire il pregiudizio attraverso presunzioni e massime di esperienza. La Cassazione ribadisce che, nella responsabilità sanitaria, il percorso clinico del paziente e il legame familiare possono assumere un ruolo decisivo nella liquidazione del risarcimento.
La Terza Sezione Civile rigetta integralmente il ricorso dell’Azienda Sanitaria di Bolzano e della sua assicuratrice (UNIQA), offrendo importanti chiarimenti in tema di prova e liquidazione del danno morale, personalizzazione del danno biologico e danno parentale (Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, ordinanza 20 giugno 2026, n. 20997).
Il caso clinico e il lungo iter processuale
La vicenda trae origine dal calvario clinico di una paziente che, tra il 2010 e il 2015, veniva sottoposta a molteplici interventi chirurgici alla colonna vertebrale presso il reparto di Neurochirurgia dell’Ospedale di Bolzano. A causa di una mancata e tempestiva diagnosi di infezione (spondilodiscite), la donna riportava un danno biologico differenziale del 45% (dal 15% al 60%), un’invalidità temporanea di…





