La Corte di Cassazione torna sul riparto dell’onere della prova in materia di responsabilità medica, con particolare riferimento alle cure dentistiche contestate. Con l’ordinanza depositata il 14 giugno 2026, la Terza Sezione Civile della Cassazione interviene a fare chiarezza su un caso frequente nella prassi: l’impossibilità di accertare tecnicamente l’operato del primo specialista a causa di successivi interventi modificativi eseguiti da altri professionisti.
La Suprema Corte ribadisce un principio ferreo: l’incertezza probatoria sull’inadempimento non può tradursi in una condanna alla restituzione del compenso per il professionista, poiché l’onere di dimostrare la prestazione inesatta grava integralmente sul paziente (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 14 giugno 2026, n. 19734).
Il caso: il “lavoro” sovrapposto e il difetto di prova
La vicenda origina dal ricorso per decreto ingiuntivo promosso da un odontoiatra per il pagamento della propria parcella (circa 6.400 euro). La paziente proponeva opposizione, chiedendo in via riconvenzionale il risarcimento dei danni (quantificati in 17.000 euro) per la presunta cattiva esecuzione delle cure o, in subordine, la compensazione dei crediti...





