Un’ordinanza della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione riaccende i riflettori su uno dei temi più drammatici e complessi del contenzioso giuslavoristico: il risarcimento del danno da esposizione all’amianto con conseguente mesotelioma. Con una pronuncia chiara e rigorosa, la Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale in tema di danno biologico terminale, confermando il diritto degli eredi a ottenere un risarcimento fortemente “personalizzato” a fronte delle sofferenze patite dal lavoratore nel lasso di tempo intercorso tra la diagnosi della malattia letale e il decesso (Corte di Cassazione, IV – Lavoro civile, ordinanza 15 giugno 2026, n. 19878).
L’esposizione all’amianto e il conseguente mesotelioma
La vicenda trae origine dal tragico destino di un operaio qualificato, impiegato come aggiustatore meccanico e falegname presso una Azienda di Foggia per conto di Ferrovie dello Stato tra il 1970 e il 1971. A distanza di decenni, nel 2006, all’uomo veniva diagnosticato un mesotelioma epitelioide che lo avrebbe condotto alla morte nel 2009.
Gli eredi hanno agito in giudizio contro Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI) per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale. Sia il Tribunale che la Corte d’Appello di Roma hanno accolto la domanda, condannando la società al pagamento di oltre 200.000 euro. I giudici di merito hanno accertato che il lavoratore operava in un ambiente unico, non areato, costantemente esposto a polveri di amianto in concentrazioni superiori ai valori di soglia (277,10 ff/l contro il limite di 100 ff/l), il tutto in assenza di adeguati dispositivi di protezione individuale, pur già esistenti all’epoca.
I motivi del ricorso e la decisione della Suprema Corte
RFI ha impugnato la sentenza d’appello in Cassazione sollevando due questioni principali:
- L’accertamento dell’esposizione: La società contestava l’affidabilità della Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU) ambientale e delle testimonianze, sostenendo che il lavoratore non svolgesse mansioni che lo esponevano direttamente alla spruzzatura di amianto.
- La quantificazione del danno: RFI riteneva “esorbitante” e priva di motivazione la decisione di quintuplicare il valore base giornaliero per l’inabilità temporanea.
La Cassazione ha respinto integralmente il ricorso, con argomentazioni che consolidano l’orientamento della giurisprudenza di legittimità.
La prova del nesso causale: il criterio del “più probabile che non”
Sotto il profilo probatorio, la Corte ha giudicato inammissibili le censure della società, ricordando che la valutazione del materiale probatorio spetta in via esclusiva al giudice di merito. La Corte d’Appello, integrando gli esiti della CTU ambientale con le deposizioni testimoniali, ha correttamente applicato il principio civilistico della preponderanza dell’evidenza (il criterio del “più probabile che non”). Non è necessaria la prova di un’esposizione “diretta” alla lavorazione dell’amianto, essendo sufficiente l’impiego in un ambiente chiuso e inquinato dalle polveri nocive per integrare l’inadempimento del datore di lavoro agli obblighi di sicurezza ex art. 2087 c.c.
Il danno biologico terminale rifugge gli standardismi
Il passaggio più significativo dell’ordinanza riguarda la liquidazione del danno biologico terminale per l’esposizione all’amianto e il conseguente mesotelioma. La Suprema Corte ha ricordato che il pregiudizio subito dalla vittima nell’apprezzabile lasso di tempo tra la lesione (la diagnosi della patologia irreversibile) e la morte non può essere imbrigliato in rigidi calcoli matematici.
“Il danno biologico terminale non può essere liquidato attraverso la meccanica applicazione dei criteri contenuti nelle tabelle […] predisposte per la liquidazione del danno di soggetti che sopravvivono all’evento dannoso.”
La Cassazione ha confermato che, di fronte a una progressiva e inesorabile compromissione della salute e alla lucida consapevolezza della fine imminente (il calvario di quasi tre anni vissuto dall’operaio), i fattori di personalizzazione devono valere in grado assai elevato. Il giudice di merito è dunque legittimato a discostarsi in aumento dalle tabelle standard — come nel caso di specie, dove la diaria base è stata quintuplicata — a patto che fornisca una motivazione analitica e legata alle peculiarità del caso concreto, come puntualmente avvenuto.
I principi di diritto per i professionisti
Dalla pronuncia in esame si possono estrapolare tre coordinate operative fondamentali per le cause di risarcimento da malattia professionale:
- Prova dell’ambiente nocivo: l’esposizione all’amianto può essere provata anche mediante CTU ambientale storica e testimonianze sull’assenza di separazione delle aree di lavoro, superando le contestazioni sulle specifiche mansioni del singolo dipendente.
- Autonomia del danno terminale: l’invalidità temporanea che precede il decesso per patologia letale ha natura autonoma. Correttamente non viene detratto quanto liquidato dall’INAIL a titolo di indennizzo per l’invalidità permanente.
- Deroga alle tabelle: il danno biologico terminale giustifica e, anzi, richiede un’elevatissima personalizzazione del risarcimento in base all’iter clinico e alla sofferenza del malato, rendendo legittimi scostamenti massicci dai valori tabellari standard.
Avv. Sabrina Caporale





