L’incensuratezza del conducente e il fatto che subito dopo l’incidente si sia fermato a prestare soccorso alla vittima non escludono la pericolosità ai fini della convalida dell’arresto per lesioni stradali

La vicenda

Il Tribunale di Rieti aveva convalidato l’arresto operato nei confronti del ricorrente colto nella flagranza del reato di lesioni stradali di cui all’art. 590-bis c.p., disponendo, su richiesta del P.M., l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari.

Contro tale pronuncia il difensore dell’indagato ha proposto ricorso per cassazione, denunciando l’errata applicazione della legge processuale (art. 391 c.p.p., comma 4) in relazione all’art. 189 C.d.S., comma 8, nonché il difetto di motivazione.

I motivi di ricorso

Da quanto accertato, l’indagato subito dopo aver provocato l’incidente stradale, si era fermato rimanendo a disposizione degli organi di Polizia e prestando soccorso alla persona che aveva riportato lesioni in seguito al sinistro.

Tale comportamento, secondo il dettato normativo dell’art. 189 C.d.S., comma 8, non avrebbe consentito l’arresto e la convalida. Ed invero, l’art. 381 c.p.p., comma 4, impone la preventiva valutazione della pericolosità dell’arrestato, che a detta della difesa, difettava nel caso di specie, in ragione della incensuratezza del suo assistito.

Ma tali censure non hanno convinto gli Ermellini che hanno rigettato il ricorso, confermando la pronuncia di merito (Corte di Cassazione, Quarta Sezione Penale, sentenza n. 2252/2020).

La convalida dell’arresto

Sul tema, la giurisprudenza ha già evidenziato che per la convalida dell’arresto non è necessaria la presenza congiunta di entrambi i presupposti della gravità del fatto e della pericolosità del soggetto, essendo sufficiente, come si desume dalla formulazione disgiuntiva (“o”) della norma, la presenza di uno solo di tali requisiti (Sez. 1, n. 17332 del 30/03/2006).

Pertanto, anche quando il Giudice ritenga la sussistenza di una sola di queste condizioni, l’arresto deve essere convalidato (Sez. 1, n. 28540 del 16/06/2004: “L’art. 381 c.p.p., richiede ai fini dell’arresto facoltativo in flagranza di reato la presenza disgiunta della gravità del fatto o della pericolosità del soggetto, per cui anche quando solo la motivazione su una di queste condizioni sia ritenuta corretta, la convalida deve essere ritenuta legittima”).

Di tali principi di diritto aveva fatto corretta applicazione il giudice di merito, avendo ritenuto validamente emesso il provvedimento di convalida dell’arresto in flagranza, sulla base della gravità del fatto e della pericolosità del soggetto; circostanze entrambe rappresentate nel verbale della polizia giudiziaria, da cui era emerso che il ricorrente si fosse posto alla guida del veicolo avendo assunto sostanze alcoliche e sostanze stupefacenti e che al momento del fatto stava parlando al telefono cellulare, percorrendo la strada, in orario notturno, ad una velocità non adeguata allo stato dei luoghi.

L’incensuratezza dell’indagato

Nel ricorso, la difesa aveva richiamato l’art. 189 C.d.S., comma 8, sostenendo che non ricorressero nel caso di specie, le condizioni legittimanti l’arresto, trattandosi di soggetto non pericoloso e incensurato ed essendo rimasto fermo sul luogo dell’incidente a disposizione della Polizia.

Ma anche sotto questo profilo il ricorso è stato ritenuto privo di pregio. Ed invero, il Giudice di merito aveva argomentato in modo adeguato in ordine alla ricorrenza dei presupposti della convalida, sotto il duplice profilo della gravità del fatto e della pericolosità del soggetto la quale, per espressa previsione dell’art. 381 c.p.p., comma 4, può essere desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto. Pertanto, l’invocato stato di incensuratezza non costituisce profilo dirimente ai fini della esclusione del requisito della pericolosità.

La decisione

Il riferimento all’art. 189 C.d.S., comma 8 è inconferente. Il fatto che il ricorrente si fosse fermato dopo l’incidente ed avesse prestato assistenza, non esclude la legittimità dell’arresto in relazione alla ipotizzata fattispecie di cui all’art. 590-bis c.p. Diversamente opinando si cadrebbe in un erroneo ampliamento dei casi di esclusione di arresto che travalica il dettato normativo dell’art. 189 C.d.S., comma 8 e che si pone in evidente contrasto con la previsione di cui all’art. 381, comma 2, lett. m-quinquies cod. proc pen. che contempla l’arresto facoltativo in flagranza in caso di lesioni colpose stradali gravi e gravissime.

Avv. Sabrina Caporale

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