Ai fini della contestazione del reato di guida in stato di ebbrezza, è del tutto irrilevante che il veicolo condotto dall’imputato risultato positivo all’alcoltest, fosse fermo ovvero in moto al momento del controllo

La Corte di appello di Trieste, in accoglimento dell’impugnazione del Pubblico Ministero, riformava parzialmente la pronuncia di primo grado aumentando la pena irrogata all’imputato, in relazione ai reati di guida in stato di ebbrezza, di cui all’art. 186 C.d.S., comma 7 e artt. 81 e 341 bis c.p.

Secondo l’accusa, il ragazzo si sarebbe rifiutato di sottoporsi all’accertamento alcolimetrico richiesto dagli agenti della polizia di Stato che lo avevano fermato dopo averlo visto alla guida di un motociclo ape, e avrebbe inoltre offeso, in presenza di più persone, il prestigio di due poliziotti.

Il ricorso per Cassazione

A detta del ricorrente la sentenza impugnata era errata per violazione di legge, in relazione al reato contestato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 7: invero, i giudici di merito avevano confermato la sentenza di condanna a suo carico, sebbene fosse emerso che al momento del controllo, da parte degli agenti di polizia, egli era fermo col mezzo parcheggiato dopo essere entrato ed uscito da un locale; avrebbe, perciò, dovuto essere considerato un mero pedone e non un conducente di un veicolo.

La Sesta Sezione Penale della Cassazione (sentenza n. 41457/2019) ha rigettato il ricorso perché infondato.

L’art. 186 C.d.S., comma 7, sanziona la condotta del “conducente” di un mezzo che rifiuta di sottoporsi all’esame alcolimetrico richiesto dagli agenti della polizia in caso di incidente stradale ovvero “quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall’influenza dell’alcool”.

È di tutta evidenza – hanno affermato i giudici della Suprema Corte – che il termine “conducente” si riferisca a colui che guida o che abbia guidato – fino a poco prima della richiesta degli agenti di polizia – un veicolo. Ciò è quanto si desume, oltre che dal significato letterale della norma, anche dal divieto, fissato dal comma 1 dello stesso articolo, di guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche; tale disposizione indica chiaramente come sia genericamente vietata qualsivoglia conduzione di veicoli nella fase in cui le capacità percettive e reattive possano essere negativamente condizionate da una precedente assunzione di quelle bevande.

La nozione di “guida” e di “fermata”

È, peraltro, principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, quello per cui nella “nozione di guida” rientra la condotta di chi si trovi all’interno del veicolo (nella specie, in stato di alterazione, nell’atto di dormire con le mani e la testa poste sul volante) quando sia accertato che egli abbia, in precedenza, deliberatamente movimentato il mezzo in area pubblica o quantomeno destinata al pubblico (Sez. 7, n. 10476 del 20/01/2010, Ongaro, Rv. 246198). In senso conforme si è sostenuto che, in materia di circolazione stradale, deve ritenersi che la “fermata” costituisca una fase della circolazione, talché è del tutto irrilevante, ai fini della contestazione del reato di guida in stato di ebbrezza, se il veicolo condotto dall’imputato risultato positivo all’alcoltest fosse, al momento dell’effettuazione del controllo, fermo ovvero in moto (Sez. 4, n. 37631 del 25/09/2007).

Alla luce di tali criteri ermeneutici, nel caso in esame, la Corte di Cassazione ha ritenuto di escludere il vizio lamentato.

Solo con un inammissibile salto logico si sarebbe potuto affermare – così come aveva fatto la difesa nell’atto di impugnazione – che, dopo aver parcheggiato, il veicolo l’imputato avesse perso la sua qualità di conducente, diventando mero pedone della strada, posto che era stato visto alla guida dell’ape pochi attimi prima di essere fermato dai poliziotti in evidente stato di ebbrezza alcolica e che, perciò sottoposto all’alcoltest.

In definitiva, il ricorso è stato rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La redazione giuridica

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