Guida in stato di ebbrezza ed etilometro non a norma (Tribunale Bolzano, sez. pen., dep. 30 giugno 2022, n. 381).

Guida in stato di ebbrezza: il fatto non sussiste se l’etilometro non è a norma.

Il Tribunale di Bolzano ha assolto l’automobilista, accusato di guida in stato di ebbrezza, in quanto il fatto non sussiste date le molteplici difformità e vizi dell’etilometro utilizzato per la rilevazione della presenza di alcool.

A seguito di un sinistro stradale, causato per effetto dell’alcool, il CTU mette in discussione l’omologazione dell’etilometro utilizzato ed il suo corretto funzionamento, avendo rilevato molteplici difformità e vizi idonei ad inficiare l’affidabilità ed il valore probatorio dei risultati.

Nello specifico, l’omologazione era stata rilasciata a soggetto diverso dal richiedente, il quale ne avrebbe chiesto la voltura violando così il divieto di trasferimento dell’omologazione; la targhetta dell’apparecchio riportava i segni di una evidente manomissione; l’etilometro non era mai stato sottoposto a verifiche di corretto funzionamento, interventi di manutenzione o di ricalibratura.

Pertanto, secondo il Giudice, “Data l’inaffidabilità dello strumento di rilevamento utilizzato nel caso di specie, non può ritenersi quindi provato al di là di ogni ragionevole dubbio il superamento della soglia di rilevanza penale dell’ebbrezza alcolica da parte dell’indagato».

Per tutti questi motivi il Tribunale di Bolzano assolve l’imputato dal reato ascrittogli di guida in stato di ebbrezza poiché il fatto non sussiste.

La vicenda processuale può essere ricostruita nei seguenti termini. In data 29.12.2019, poco dopo le ore 23.00, militari del NOR della Compagnia Carabinieri di Bolzano intervenivano in seguito alla segnalazione di un incidente stradale senza feriti. Giunti sul posto, gli operanti appuravano che una delle autovetture rimaste coinvolte nel sinistro, era condotta dall’imputato. Quest’ultimo, risultato positivo all’accertamento qualitativo preliminare – circostanza peraltro non pacifica,  veniva sottoposto ad accertamento etilometrico mediante apparecchiatura Drager MKIII 7110, dopo essere stato ritualmente informato sulla facoltà di farsi assistere da un difensore ex art. 114 att. c.p.p. All’esito della prima prova, eseguita alle ore 23.41, risultava un tasso alcolemico pari a 2,30 g/1, mentre all’esito della seconda prova risultava un tasso pari a 2.13 g/1. 3.

Il Consulente della difesa ha evidenziato molteplici profili atti ad alimentare dubbi sulla affidabilità della misurazione effettuata.

Preliminarmente, giova rammentare, in diritto, che “dai commi 5, 6, 7 e 8, dell’art. 379 d.P.R. n. 495 del 1992 si desume che: a) gli etilometri devono rispondere ai requisiti stabiliti con disciplinare tecnico approvato con decreto dei Ministro dei Trasporti e della Navigazione di concerto con il Ministro della Sanità (comma 5); b) essi sono soggetti alla preventiva omologazione da parte della Direzione generale della M.T.C. che vi provvede sulla base delle verifiche e prove effettuate dal Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicolo (c.d. CSRPAD) in modo tale da verificarne la rispondenza ai requisiti prescritti (comma 6); c) i medesimi apparecchi, prima della loro concreta utilizzazione, devono essere sottoposti a verifiche e prove presso il citato CSRPAD, da cui deriva la necessità della loro sottoposizione ad una visita preventiva (comma 7) secondo le procedure stabilite dallo stesso Ministero dei Trasporti, che si risolve, in effetti, nella c.d. taratura obbligatoria annuale, il cui esito positivo deve essere annotato sul libretto dell’etilometro, con la precisazione che, in caso di esito negativo delle verifiche e prove, l’etilometro è ritirato dall’uso (comma 8).

Ed ancora, la verifica del buon funzionamento dello strumento comprende, in particolare: – la verifica di un numero soddisfacente di elementi interni dello strumento; – la verifica del giusto svolgimento del ciclo di misura; – la verifica della giusta calibratura.

Il consulente ha messo in evidenza numerose criticità involgenti sia l’omologazione dell’etilometro utilizzato nei confronti dell’imputato sia le verifiche e la manutenzione e, dunque, il corretto funzionamento dell’apparecchio. Il consulente, sulla base del libretto metrologico, del certificato di omologazione e di altri documenti afferenti l’etilometro, ha posto in rilievo difformità e vizi idonei ad inficiare l’affidabilità e, quindi, il valore probatorio dei risultati documentati dagli scontrini.

In particolare: – non risulta esservi l’omologazione del prototipo mediante decreto ministeriale così come prescritto dall’art. 192 del regolamento di esecuzione del codice della strada; il certificato di omologazione (che va tenuto distinto dal decreto ministeriale di omologazione sopra citato) è stato chiesto e rilasciato il 10.11.1999 ad un soggetto diverso da quello legittimato per legge, ossia il costruttore dell’apparecchio.

La targhetta è stata manomessa e presenta marcatura non leggibile.

Ergo, a fronte dei documentati indici negativi di funzionalità dell’apparecchio e della conseguente inattendibilità della misurazione nel caso concreto, appaiono del tutto recessivi la riferita guida in stato di ebbrezza e la positività al c.d. pretest.

L’imputato viene assolto perché il fatto non sussiste.

Avv. Emanuela Foligno

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