Omesso utilizzo della cintura di sicurezza non fa maturare il diritto al risarcimento del danno per le lesioni subite (Tribunale Lecce, sez. I, 29 giugno 2022, n. 1992).
Omesso utilizzo della cintura di sicurezza e rigetto della domanda di risarcimento.
Il Tribunale di Lecce ribadisce che «l’omesso utilizzo delle cinture di sicurezza deve qualificarsi come condotta eziologicamente capace di causare l’evento dannoso […]».
La vittima di un sinistro stradale impugnava la decisione del Giudice di Pace che accoglieva parzialmente la domanda risarcitoria proposta nei confronti del proprietario del veicolo responsabile del sinistro.
Nello specifico, il veicolo, svoltando a sinistra invadeva la corsia opposta, andando a collidere con l’automobile della vittima che trasportava due passeggeri che riportavano lesioni fisiche.
Il Giudice di Pace, accertato l’omesso utilizzo da parte dei passeggeri delle cinture di sicurezza, negava loro il ristoro dei danni ed evidenziava l’esistenza di “ un nesso di causalità tra la condotta illecita e l’evento dannoso e questo può essere constatato dal giudice anche semplicemente sulla base di una prova che lo renda probabile.”
In antri termini l’evento lesivo è ascrivibile agli stessi danneggiati in quanto se fossero stati correttamente utilizzati i presidi di sicurezza personale, previsti come obbligatori anche per i sedili posteriori dall’art. 172 del Codice della strada, il terzo passeggero non sarebbe stato sospinto nell’abitacolo di guida e non avrebbe riportato lesioni.
La decisione del Giudice di Pace viene impugnata e il Tribunale di Lecce, in funzione di Giudice d’appello, ribadisce «l’omesso utilizzo delle cinture di sicurezza deve qualificarsi come condotta eziologicamente capace di causare l’evento dannoso; del resto, l’esistenza del nesso di causalità tra una condotta illecita ed un evento di danno può essere affermata dal giudice civile anche soltanto sulla base di una prova che lo renda probabile, a nulla rilevando che siffatta prova non sia idonea a garantire una assoluta certezza al di là di ogni ragionevole dubbio »(Cass. n. 23933/2013, n. 13214/2012 e n. 12686/2011).
L’appellante ha mosso doglianze avverso la sentenza del Giudice di primo grado, deducendo il vizio di confusa e contradditoria motivazione per avere accolto solo parzialmente la domanda risarcitoria che, per converso, a suo parere, avrebbe dovuto essere accolta in toto in base alle dichiarazioni testimoniali e alle prove documentali versate in atti. In particolare, è erronea la prima decisione nella parte in cui non ha liquidato il danno odontoiatrico riportato.
Il primo passeggero “seduto sul sedile anteriore con la cintura di sicurezza allacciata, era rivolto col capo verso la figlia che si trovava sul sedile posteriore. A causa dell’urto la bambina si protendeva in avanti e la signora urtava contro il capo della bambina. In quella occasione perdeva il secondo incisivo inferiore sinistro”
Orbene, stanti tali pacifici elementi di fatto in applicazione dell’art. 1227, primo comma, c.c. l’evento lesivo è ascrivibile alla condotta colposa dell’appellante che ha causato il danno.
Ciò posto, nel merito viene sottolineato che qualora non vi fosse stato omesso utilizzo della cintura da parte della bambina, la stessa non si sarebbe potuta protendere in avanti al punto da impattare col capo della madre.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Avv. Emanuela Foligno
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