Sanpietrino non allineato provoca la caduta del pedone (Corte Appello Roma, Sentenza n. 5291/2022 pubblicata il 04/08/2022).
Sanpietrino non allineato al suolo: il danneggiato citava dinnanzi al Tribunale di Velletri il Comune deducendone la responsabilità per custodia per il sinistro in cui è rimasto vittima.
In particolare deduce di essere caduto a terra inciampando su un sanpietrino non allineato e non perfettamente alloggiato che fuoriusciva di circa cm. 2 dal manto stradale, riportando così lesioni personali.
Il Tribunale riteneva sussistente la responsabilità del Comune convenuto e lo condannava a rifondere al danneggiato la somma di euro 12.251,00, oltre interessi legali e le spese di lite. Il Comune propone appello.
Con il primo motivo deduce erronea interpretazione delle risultanze istruttorie.
Diversamente da quanto ritiene parte appellante, la specifica indicazione dei fatti non attiene al piano della validità – e, quindi dell’ammissibilità – della prova, ma a quello preliminare del giudizio di rilevanza: una testimonianza articolata non in fatti specifici è irrilevante dal punto di vista della sua efficacia probatoria.
In altri termini, proprio quello che parte appellante deduce essere un vizio della capitolazione della prova di parte attrice costituisce a ben considerare il presupposto della rilevanza della stessa, correttamente ritenuta dal giudice di prime cure.
Nel caso in esame la capitolazione censurata indica le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato l’evento dannoso e su cui il testimone veniva chiamato a riferire. In particolare, parte attrice ha incluso nella capitolazione anche alcune circostanze di fatto funzionali a descrivere le modalità della caduta per terra e della presenza del sanpietrino non allineato e sporgente.
Ebbene tali circostanze non possono ritenersi “suggestive” ben potendo il teste non confermare le circostanze dedotte nel capitolo di prova.
Inoltre, come riferito dai testi e confermato dal verbale della Polizia Locale, la donna inciampava nell’unico sanpietrino non allineato della pavimentazione.
Ergo, la prima censura del Comune deve essere disattesa.
Con il secondo e il terzo motivo il Comune deduce che il giudice di primo grado abbia erroneamente ritenuto la sussistenza di un nesso di causalità tra il sanpietrino non allineato e il danno.
Il Comune evidenzia che la danneggiata non solo aveva piena visibilità della sede stradale, ma che era ben a conoscenza dello stato dei luoghi, di talchè poteva prevedere il presunto pericolo.
Il motivo è fondato.
In tema di responsabilità civile per anni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in iterazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione – anche officiosa – dell’art. 1227, primo comma, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela.
La Corte di Appello di Roma, accoglie l’appello proposto dal Comune e rigetta le domande risarcitorie proposte dalla danneggiata.
Avv. Emanuela Foligno
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