Attività pericolosa e conseguenti lesioni fisiche del partecipante (Tribunale Rimini, n. 753/2022 del 22/07/2022).

Attività pericolosa e conseguenti lesioni fisiche subite da uno dei partecipanti: il regime di responsabilità.

Il danneggiato, in caso di partecipazione ad attività pericolosa, deve fornire la prova del danno e del nesso di causalità, mentre spetta al gestore dell’attività dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

Espone l’attore di avere partecipato ad una manifestazione teatrale organizzata dal Comune e che, nonostante la presenza di una apposita guida, inciampava con il piede destro.

Il giorno seguente, stante il persistere della sintomatologia dolorosa, si recava presso il pronto soccorso dell’ospedale ove veniva diagnosticata una “frattura diafisi VMTT piede dx, con prognosi di trentacinque giorni.

Seguivano alcuni mesi di terapie, all’ esito il danneggiato si sottoponeva a visita medico – legale, che accertava un “danno permanente con riferimento all’integrità psico -fisica, nella misura del 5% della totale, nonché un danno biologico temporaneo totale (I.T.T.) stimato in giorni trenta (30) e un’invalidità temporanea parziale (I.T.P.) stimata in giorni settanta (70) al 50% e al 25% per il restante periodo “.

Il Comune convenuto a giudizio, nega ogni responsabilità per il sinistro lamentato dall’attore ed eccepisce il difetto di prova sia della verificazione dell’evento, sia del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, evidenziando che nulla veniva riferito ai componenti della compagnia teatrale che curavano la realizzazione della manifestazione e che l’attore si era recato al pronto soccorso solo il giorno successivo.

Deduce, inoltre, il Comune che l’organizzazione della manifestazione teatrale non rappresentava un’attività pericolosa e che non vi erano anomalie sul luogo, posto che l’unico dislivello di un certo rilievo era protetto da una ringhiera inamovibile, dunque il danneggiato non poteva essere caduto.

Il Tribunale dispone prove testimoniali e CTU Medico-Legale, e all’esito dell’attività istruttoria ritiene la domanda fondata sotto il profilo di responsabilità per l’esercizio di attività pericolose ex art. 2050 c.c.

Agli effetti di tale norma, premette il Giudice, è pericolosa l’attività così qualificata dalle leggi di pubblica sicurezza o dalle leggi speciali, nonché quella che, per sua stessa natura, per le caratteristiche dei mezzi adoperati o per la sua spiccata potenzialità offensiva, comporti la possibilità del verificarsi di un danno.  

Inoltre, occorre sempre distinguere tra pericolosità della condotta e pericolosità attività in quanto tale.

L’iniziativa culturale organizzata dall’associazione del Comune non era una semplice manifestazione teatrale, in cui il pubblico si limita ad assistere ad uno spettacolo, bensì prevedeva la partecipazione attiva degli spettatori.

La circostanza che lo spettatore entrava nel laboratorio teatrale al buio, rendono un attività solitamente innocua, come quella teatrale, potenzialmente pericolosa.

Trattandosi, dunque, di attività pericolosa, il danneggiato può limitarsi a fornire la prova del danno e del nesso di causalità, mentre spetta a colui che esercita tale l’attività dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

Il Comune, dal canto suo, si è limitato ad affermare che, in occasione dello spettacolo erano state rimosse le poltrone delle prime dieci file della platea del teatro e che gli unici dislivelli presenti erano di circa 15 -16 cm, mentre l ‘unico gradino di circa 50 cm era protetto da ringhiere inamovibili.

Ad ogni modo, evidenzia il Giudice, tali circostanze non sono sufficienti per escludere la responsabilità del Comune, ed ancora, il Comune non ha neppure individuato (come invece avrebbe potuto fare ) il soggetto che ha accompagnato l’attore durante il percorso, che avrebbe potuto riferire circostanze utili per ricostruire meglio l ‘accaduto.

Tali e tante circostante conducono a una responsabilità esclusiva dell’evento in capo al Comune.

All’attore, viene liquidato l’importo complessivo di euro 12.040,24 a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale.

Avv. Emanuela Foligno

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