Errata diagnosi di episodio lipotimico in paziente diabetico (Tribunale Cosenza, Sez. II, n. 1454/2022 del  07/07/2022).

Errata diagnosi di episodio lipotimico in diabetico scompensato.

Essendo il paziente, per anamnesi, soggetto diabetico e iperteso e non presentando ipotensione o ipoglicemia, anemie o segni di ischemia miocardica e aritmie o di disidratazione, per esclusione il malore poteva essere ricondotto all’accidente cerebro -vascolare.

Il danneggiato cita a giudizio l’Azienda Sanitaria al fine di ottenere il risarcimento dei danni sofferti a causa della errata diagnosi dei sanitari dell’Ospedale che lo ebbero in cura nella giornata del 29.11.2010 e poi il giorno successivo fino al ricovero presso altra struttura.

In particolare, espone:

–           Che nella mattinata a seguito di malore, era condotto presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale dove gli veniva diagnosticato “episodio lipotimico in diabetico scompensato” , senza che fossero condotti accertamenti semeiologici e strumentali al fine di accertare le cause del malore medesimo;

–           Che veniva dimesso e tranquillizzato circa le sue condizioni di salute, ma poco dopo, presso il domicilio, era nuovamente colto da malore, a seguito del quale era allertato il 118;

–           Che il medico a bordo dell’ambulanza immediatamente diagnosticava un ictus in corso, quale diagnosi confermata presso il Pronto Soccorso, dove il paziente era nuovamente condotto;

–           Che seguiva, quindi, ricovero presso il reparto di medicina generale dell’Ospedale dove il paziente era trattato con eparina a basso peso molecolare, fino alla decisione di chiedere le dimissioni in vista del ricovero in altra struttura.

L’attore deduce la responsabilità dei sanitari del Pronto Soccorso e dell’Ospedale per la errata diagnosi di episodio lipotimico,  sia per non avere rilevato tempestivamente l’ictus già in corso nella mattinata del 29.11.2010, sia per essere stato sottoposto a trattamento farmacologico non corrispondente a quello indicato dalle linee guida durante la degenza.

Dalle risultanze della CTU emerge “ che in data 29.11.2010, alle ore 11:52,  effettuava un accesso presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale. Al paziente erano presi i parametri vitali (PA 150/100 mmHg) e il medesimo era sottoposto a “visita, emocromo con formula leucocitaria, dosaggio dei biomarcatori di danno miocardico, ECG” . Il paziente veniva, quindi, dimesso alle 13:24 con diagnosi di “episodio lipotimico in diabetico scompensato” e prescrizione di visita diabetologica ai fini della verifica della terapia in corso. Nella stessa data del 29.11.2010, veniva allertato il 118, che alle ore 14:40 faceva accesso presso il domicilio del paziente. Il personale del 118 effettuava diagnosi di “ictus cerebrale in diabetico” e trasportava nuovamente il paziente presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale. Qui a seguito di vari accertamenti obiettivi e strumentali era confermata la diagnosi di “ictus cerebrale”, sicché il paziente era ricoverato presso il reparto di medicina generale del medesimo nosocomio, per comparsa di disartria e ipostenia dell’arto superiore sinistro. Presso il PO il paziente restava ricoverato fino al 30.11.2010, quando firmava per le dimissioni, al fine di trasferirsi presso altra struttura”.

“In punto di responsabilità per errata diagnosi dei sanitari che ebbero in cura il paziente in occasione del primo accesso presso il PO avvenuto nella data del 29.11.2010, a prescindere, dal corretto inquadramento del malore che colpì il paziente costringendolo all’accesso in pronto soccorso – episodio lipotimico come diagnosticato dai sanitari, non c’è dubbio che il malore in soggetto a rischio (quale era il paziente, in quanto iperteso e affetto da diabete mellito in trattamento farmacologico), avrebbe imposto un approfondimento del quadro diagnostico con una visita specialistica neurologica o, quantomeno, con un più ampio periodo di osservazione. Evidente appare, altresì, l’incidenza di tali omissioni sull’excursus medico: il paziente era, infatti, dimesso dal Pronto Soccorso alle ore 13:24, ma dopo soltanto un’ora e quindici minuti avvertiva un nuovo malore, immediatamente catalogato come indice di ictus in corso da parte del personale del 118 tempestivamente allertato. Tale diagnosi è  stata confermata in occasione del nuovo accesso in pronto soccorso, avvenuto alle ore 15:28, a seguito dei dovuti accertamenti obiettivi e strumentali……qualora il soggetto fosse stato trattenuto in Ospedale o si fosse proceduto a visita neurologica ed eventualmente TC cranio, il soggetto avrebbe ricevuto una diagnosi e un trattamento più tempestivi che si sarebbero verosimilmente tradotti in una minore gravità dell’ipossia cerebrale e in una migliore risposta terapeutica”.

Il Giudice condivide le conclusioni della CTU e le fa proprie.

Non coglie nel segno, invece, la deduzione dei convenuti circa la necessità di individuare colpe di altre strutture sanitarie in ordine al verificarsi delle conseguenze lamentate dall’attore.

Passando al vaglio la liquidazione dei danni, la CTU ha quantificato il danno permanente all’integrità psicofisica nella misura del 50%. Nella stessa misura è stato quantificato il danno da perdita di capacità di lavoro specifica. In tali postumi, tuttavia, sono incluse anche menomazioni non legate all’ictus del novembre 2010 e riconducibili, piuttosto, ad altro intervento chirurgico subito dall’attore nel giugno 2019. Il danno differenziale causalmente riconducibile all’evento del novembre 2010 viene prudenzialmente stimato nella misura del 25%.

La domanda inerente la perdita della capacità lavorativa specifica viene rigettata  poichè  il danneggiato non ha offerto prova idonea.

In conclusione, il Tribunale dichiara la responsabilità dell’Azienda Ospedaliera e la condanna a corrispondere all’attore l’importo di euro 80.115,50.

Avv. Emanuela Foligno

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