Decesso del lavoratore non conseguenza diretta dell’infortunio e regolamento risarcitorio (Tribunale Oristano, n. 124/2022 del 28/06/2022).

Decesso del lavoratore non conseguenza diretta ed esclusiva dell’infortunio e titoli risarcitori.

Si applica il Regolamento infortuni ai casi di infortunio sul lavoro avvenuti in occasione della prestazione dell’attività lavorativa, e non invece il Regolamento previdenziale che si applica nei casi in cui il decesso non sia conseguenza diretta ed esclusiva di infortunio.

La decisione qui a commento è interessante per la disamina svolta sulla differenza dei titoli risarcitori, e sui relativi importi, tra la liquidazione spettante secondo il Regolamento di Previdenza e quella spettante secondo il Regolamento Infortuni, in ipotesi di decesso del lavoratore.

La moglie del lavoratore deceduto, cita a giudizio l’Inail deducendo:

-che il marito si trovava alla guida del proprio autoveicolo a percorrere il tragitto che dalla sede di lavoro lo avrebbe portato sui luoghi di lavoro;

-che nel tragitto a causa di un sinistro stradale perdeva la vita;

-che il datore di lavoro provvedeva a denunciare l’infortunio all’Inail che corrispondeva alla ricorrente la somma di euro 97.402,00, senza indicazione  sulle causali di pagamento, che venivano fornite solo a seguito di sollecito, dove si specificava che euro 17.389,00 erano state corrisposte a titolo di Tfr, euro 21.886,00 a titolo di conto individuale ed euro 58.127,00 a titolo di assegno di morte, determinato sulla base di quanto previsto dall’art. 3 del Regolamento del Fondo di previdenza;

-che in data 16 giugno 2017 la ricorrente presentava il ricorso amministrativo, nel quale chiedeva l’applicazione del Regolamento delle prestazioni dell’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, ricorso che non ha trovato accoglimento.

Asserisce, invece, l’Inail che sono assenti tutte le condizioni necessarie a poter integrare il caso di infortunio in itinere indennizzabile ai sensi dell’art. 3 del Regolamento.

Il Tribunale nel merito ritiene la domanda fondata.

Ai fini della sussistenza di infortunio in itinere devono sussistere: 1) l’occasione di lavoro, 2)  l’assenza di rischio elettivo o di colpa grave.

Le prove testimoniali hanno dimostrato che il deceduto, il giorno dell’indicente, si trovava alla guida del proprio mezzo privato, in orario di lavoro, diretto verso le aziende agricole per effettuare le visite programmate.

Oltretutto, l’utilizzo della vettura privata era stato autorizzato dal datore di lavoro e non risulta ravvisabile un rischio elettivo o colpa grave imputabile al lavoratore deceduto.

L’Inail non ha provato che il lavoratore abbia violato le norme sulla circolazione stradale, o che lo stesso abbia posto in essere scelte di percorso esorbitanti da quelle lavorative per finalità personali, che possano avere determinato un limite alla copertura assicurativa, come ad esempio una eventuale interruzione o deviazione indipendente dal lavoro, o non necessitata.

Pertanto, il lavoratore è rimasto vittima del sinistro stradale in occasione dello svolgimento del suo lavoro, percorrendo la strada normale e unica per raggiungere le predette aziende, itinerario che si è trovato a percorrere non certo per ragioni personali e comunque durante l’orario di lavoro. Conseguentemente nessuna causa interruttiva del nesso tra lavoro, rischio ed evento è stata posta in essere.

Dagli accertamenti delle autorità intervenute sul luogo del sinistro risulta che il lavoratore fuoriusciva dalla sede stradale andando ad urtare in successione due colonne di sostegno della barriera stradale e terminando la sua corsa nel terreno adiacente la sede stradale.

La ricorrente, dunque, ha fornito prova della fondatezza della sua pretesa, mentre l’Istituto non ha assolto al proprio onere probatorio.

Poiché si tratta di infortunio in itinere, trova applicazione il Regolamento infortuni e non invece il Regolamento previdenziale che trova applicazione nei casi in cui l’evento, in specie decesso del lavoratore, non sia conseguenza diretta ed esclusiva di infortunio.

Quindi, avendo l’Inail liquidato alla ricorrente la somma di euro 58.127,00 nette a titolo di assegno di morte determinato ai sensi dell’art. 3 del Regolamento del Fondo di Previdenza, pari a 20 mensilità di retribuzione, mantenendo fermo questo riferimento, la somma netta che spetta ancora alla ricorrente, come disposto dal art. 11 del Regolamento Infortuni, è pari a euro 348.762,00 nette.

Avv. Emanuela Foligno

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