La ratio dell’affidamento congiunto sta nella maggiore responsabilizzazione dei genitori separati o divorziati i quali, adottata una linea comune dell’educazione del minore, si impegnano a realizzarla entrambi

Lo ha affermato di recente il Tribunale di Sciacca (sentenza n. 369/2019) nell’ambito di un procedimento di separazione personale tra due coniugi. Il giudice siciliano ha disposto l’affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori ricordando che esso “non vuol dire parità di tempo che il minore dovrà trascorrere con l’uno o con l’altro genitore ma condivisione di scelte educative e formative”.

Dopo la pronuncia non definitiva della separazione personale dei coniugi e l’affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, il Tribunale di Sciacca ha dovuto decidere in ordine alla determinazione dell’esercizio del diritto di vista da parte del padre e alla quantificazione dell’assegno che questi avrebbe dovuto versare a titolo di contributo per il mantenimento dei minori.

L’affidamento condiviso: scelta prioritaria

Come noto, l’attuale contesto normativo, come modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54 impone al giudice di valutare prioritariamente la possibilità di disporre un affido condiviso dei figli minori alla coppia genitoriale.

Ed invero, il terzo comma dell’art. 155 c.c. stabilisce che “la potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori”, relegando l’affidamento cosiddetto monogenitoriale al rango di ipotesi eccezionale e cioè connessa alla sussistenza di motivi gravi o, quanto meno, seriamente apprezzabili di contrarietà all’interesse del minore.

Lo stesso art. 155 c.c., del resto, definisce la posizione del minore come “diritto” a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori.

Ma il giudice siciliano ha anche rilevato come la prassi abbia ormai ampiamente chiarito che affidamento condiviso non vuol dire parità di tempo che il minore dovrà trascorrere con l’uno o con l’altro genitore, con previsione di una doppia residenza, ma condivisione delle scelte educative e formative, nonché pari partecipazione in termini qualitativi alla vita del minore da parte di entrambi i genitori.

Il vero contenuto dell’affidamento condiviso – ha aggiunto il tribunale – non comporta affatto una convivenza del minore con entrambi i genitori e neanche una sorta di affidamento alternato.

La ratio dell’affidamento condiviso

La ratio dell’affidamento condiviso sta, invece, nella maggiore responsabilizzazione dei genitori separati o divorziati i quali, adottata una linea comune nell’educazione del minore, si impegnano a realizzarla entrambi.

Deve quindi essere prevista comunque una residenza prevalente, un assegno in favore del domiciliatario, nonché l’eventuale assegnazione della casa coniugale.

Il tutto al fine di scoraggiare richieste strumentali di affido condiviso finalizzate all’esonero dalla contribuzione alle spese e, in generale, confusioni o commistioni tra questioni patrimoniali e ruolo genitoriale.

“Indipendente dalla quotidianità della convivenza, i genitori dovranno esercitare la responsabilità genitoriale condividendo le scelte e confrontandosi sui criteri di crescita, nonostante la crisi o la cessazione della relazione coniugale, in un rapporto realmente paritario nei confronti dei figli e nel comune superiore interesse della loro serena crescita e formazione”.

Nel caso di specie, è stata confermata la previsione di un regime di affidamento condiviso, con previsione del domicilio prevalente presso l’abitazione materna e con la facoltà per il genitore non affidatario di incontrare e tenere con sé i figli minori, compatibilmente con le loro esigenze scolastiche e fatti salvi diversi accordi liberamente stretti dalle parti, nelle modalità indicate dalli stesso tribunale.

La redazione giuridica

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