Età avanzata e precarie condizioni di salute per la determinazione dell’assegno di mantenimento (Cass. civ., sez. VI – 1, 15 luglio 2022, n. 22408).

Età avanzata e condizioni di salute rilevano ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento e dell’assegnazione della casa coniugale.

La Suprema Corte ha confermato l’assegno di mantenimento e l’assegnazione della casa coniugale all’ex moglie valorizzando l’età avanzata della donna e le sue precarie condizioni di salute.

Il Tribunale di Genova, pronunciava la separazione dei coniugi, respingendo la richiesta di addebito formulata dal marito e attribuendo alla moglie un assegno di mantenimento dell’ammontare lordo di Euro 1.200,00 mensili; ha poi dichiarato inammissibile in quanto tardiva la domanda di M. avente ad oggetto l’assegnazione della casa coniugale, di fatto ancora occupata dalla moglie.

La Corte d’Appello aumentava il contributo posto a carico dell’ex marito nei confronti della moglie in euro 2.000,00, valorizzando: l’età avanzata della donna che rendeva difficile l’inserimento nel mondo lavorativo; le precarie condizioni di salute della stessa; il notevole contributo apportato da quest’ultima alla formazione del patrimonio del marito; la rilevante sperequazione economico-patrimoniale della coppia; l’essere sempre la stessa priva di abitazione, vivendo tuttora nella casa coniugale; la stima del valore locatizio di mercato di una casa di abitazione di caratteristiche medie; l’accertato elevato tenore di vita della coppia in costanza di matrimonio.

L’ex marito ricorre in Cassazione lamentando la rideterminazione dell’assegno di mantenimento.

Il motivo è infondato.

La Corte di merito è correttamente pervenuta alla decisione dell’aumento del contributo posto a carico del ricorrente valorizzando, come detto, l’età avanzata della donna e il notevole contributo da questa apportato alla formazione del patrimonio del marito; la rilevante sperequazione economico-patrimoniale della coppia essendo l’uomo titolare di un rilevante patrimonio immobiliare con un reddito elevato, documentato fiscalmente in 100.000,00 annui lordi.

Ebbene, tali rilievi si risolvono in apprezzamenti di fatto e sfuggono, come tali, al sindacato di legittimità.

Non si configura, ad ogni modo, la fattispecie della motivazione apparente, la quale ricorre allorquando la motivazione stessa benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture.

È inoltre irrilevante che la Corte di merito abbia mancato di misurarsi con la sentenza di primo grado: la congruità della motivazione della sentenza del Giudice di appello deve essere verificata con esclusivo riguardo alle questioni che sono state sottoposte al medesimo, e dallo stesso risolte per decidere la controversia, restando ad essa del tutto estranea la decisione eventualmente diversa che sia stata adottata dal Giudice di primo grado.

Infine, la Corte di merito ha ben spiegato che la domanda di assegnazione al marito della casa coniugale era inammissibile, in quanto proposta tardivamente: tale statuizione non è stata investita dal ricorso per cassazione.

Anche la seconda e terza censura vengono disattese e il ricorso viene respinto.

Avv. Emanuela Foligno

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