Squilibrio economico dei coniugi (Tribunale Monza, Sentenza n. 1715/2022 pubbl. il 26/07/2022).

Squilibrio economico dei coniugi nella cessazione degli effetti civile del matrimonio.

Preliminarmente il Tribunale, onde accertare la presenza di squilibrio economico tra  i coniugi, analizza le singole posizioni.

Il marito ha abitazione in proprietà esclusiva ed è pensionato. Risulta gravato dal costo derivante dall’assunzione di un’assistente alla persona a causa della propria condizione di salute precaria, tuttavia ha depositato le buste paga per Euro 700,00 mensili circa per i soli mesi di marzo, aprile, maggio 2020. Per i mesi di ottobre novembre e dicembre 2020, ha depositato ricevute di pagamento relative ad Euro 370,00 mensili per assistenza alla persona. Per i mesi di febbraio, marzo, aprile 2020, ha depositato ricevute di versamento di somme tra gli Euro 300,00 e 400,00 mensili per assistente alla persona. Ha depositato con riferimento agli anni 2020 -2021 ricevute di pagamento di trasporto per Euro 25,00 ciascuna ad opera della croce rossa nella misura di quattro per alcuni mesi (gennaio -aprile), assenti per altri.

Sulla base della dichiarazione dei redditi 2019, il ricorrente ha esposto un reddito imponibile di Euro 24.933,00 mensili che al netto delle ritenute corrispondono ad Euro 1627,00 netti mensili su dodici mensilità.

La moglie vive unitamente al figlio (maggiorenne e che risulta svolgere lavori saltuari di giardinaggio), in abitazione in proprietà comune dei coniugi in Arcore.

Sulla base della dichiarazione dei redditi 2020, risulta che la donna ha esposto redditi imponibili, con riferimento all’anno 2019, di Euro 10.057,00 che al netto degli oneri tributari corrispondono ad Euro 802 ,00 netti mensili , su dodici mensilità.

Ergo, la domanda formulata per il mantenimento viene accolta.

Il Tribunale richiama la recentissima pronuncia delle SSUU, in materia di assegno divorzile, ove si legge che in primo luogo l’art. 5 comma 6 l. n. 898 del 1970, attribuisce all’assegno di divorzio funzione assistenziale, nel momento in cui stabilisce che spetta quando non si abbiano i mezzi adeguati e non si possa procurarseli per ragioni obiettive .

La Suprema Corte ha precisato, inoltre, che l’adeguatezza dei mezzi e l’incapacità di procurarseli devono essere valutate in maniera concreta ed effettiva, avendo riguardo a ragioni oggettive, prestando attenzione in primo luogo alle condizioni economico – patrimoniali delle parti ed alle cause che le hanno determinate. In particolare, occorre accertare se l’eventuale rilevante disparità della situazione economico patrimoniale degli ex coniugi all’atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell’assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata  oltre che alle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all’età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro .

In sostanza, non è possibile disancorare ogni pronuncia relativa al diritto ad ottenere l’assegno da quanto concretamente avvenuto nel corso del matrimonio, così tenendo in conto delle scelte e dei ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare , e potendo valutare se la situazione di squilibrio economico patrimoniale tra i due coniugi sia il frutto delle scelte comuni prese in corso di matrimonio, dei ruoli rispettivamente ricoperti dai coniugi in relazione alla durata del matrimonio ed all’età del richiedente.

L’assegno, nella sua funzione assistenziale, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l’autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito alla realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate.

Pertanto, il Tribunale pone a carico del marito l’assegno divorzile per l’importo di Euro 150,00 mensili.

Avv. Emanuela Foligno

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