Trattenute fiscali in ipotesi di restituzione delle previdenze dell’invalidità civile (Corte Appello Roma, III Sez. Lavoro, Sentenza n. 2665/2022 del 03/08/2022).
Trattenute fiscali restano escluse dalla restituzione in favore dell’Inps a cui spetta solo l’importo effettivamente incamerato.
Il beneficiario, con l’originario ricorso ai sensi dell’ art. 442 cpc, premesso di essere titolare di assegno ordinario di invalidità, nonché della rendita da infortunio sul lavoro, esponeva che l’ INPS gli comunicava l’ esistenza di un indebito per oltre ventimila euro derivante dal pagamento dall’ assegno di invalidità per gli anni dal 2010 al 2015.
L’ INPS pretendeva la restituzione delle predette somme al lordo delle trattenute fiscali, quando, invece, doveva essere sottratto il complessivo importo di euro 6.114,48, corrispondente alla quota delle trattenute fiscali.
Il Tribunale respingeva la domanda per le seguenti ragioni:
– con riguardo all’ accertamento dell ‘indebito, l ‘insussistenza del titolo di pagamento delle somme chieste in restituzione dall ‘INPS scaturisce dall ‘aver il pensionato prodotto nel periodo gennaio 2013 – novembre 2015 redditi superiori al limite di legge. Questo fatto è stato accertato sulla base delle dichiarazioni reddituali prodotte dal beneficiario;
– il ricorrente non ha né contestato questo fatto né ha dimostrato il contrario, con conseguente ripetibilità del predetto indebito;
– l’ INPS deve procedere a recuperare i ratei pagati indebitamente al lordo delle trattenute fiscali, perché anche queste trattenute sono riferibili, sotto il profilo giuridico, al pensionato.
-Il pensionato propone appello ai sensi dell ‘art. 434 cpc e deduce che, anche alla stregua dell ‘art. 64 del D.P.R. n. 600/1973, il debitore è obbligato a restituire i pagamenti eseguiti senza titolo al netto delle ritenute fiscali operate dal solvens quale sostituto d’imposta.
Preliminarmente, osserva la Corte d’Appello che l ‘appellante , soccombente sul punto, non ha impugnato con la dovuta specificità (art. 434 cpc) la statuizione del Tribunale, secondo cui l’azione giudiziaria concernente l’indebito è preclusa, in quanto tardivamente introdotta oltre il termine triennale di decadenza .
Riguardo, invece, la ripetibilità del predetto pagamento indebito al lordo oppure al netto delle trattenute fiscali di legge, la Corte osserva che l ‘art. 2033 cc è univoco nel prevedere che il solvens possa recuperare quanto “pagato” senza titolo all ‘accipiens , deve ritenersi che oggetto di restituzione sia soltanto la somma di denaro entrata effettivamente nella sfera patrimoniale dell’interessato, restando esclusa la quota di ritenute fiscali, che, pur se inerente il medesimo pagamento, è solo di sua giuridica pertinenza ed è stata versata all ‘Erario dall ‘INPS, quale sostituto d ‘imposta.
Ergp, l’accipiens di tale pagamento è l ‘amministrazione finanziaria e, non a caso, l’art. 38 del TUIR attribuisce il diritto alla ripetizione delle quote fiscali indebite in prima battuta al sostituto d ‘imposta che le ha versate -in evidente piena consonanza con la previsione dell ‘art. 2033 cc – e, solo in seconda battuta , al sostituito d’imposta , con speciale previsione che valorizza al fine la sua posizione soggettiva di effettivo debitore della prestazione fiscale.
Conclusivamente l’appellante deve restituire all’INPS soltanto l’importo netto corrispondente al lordo di euro 1.478,06, ovverosia euro 1.138,00 .
Avv. Emanuela Foligno
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