Gli obblighi informativi relativi alla sicurezza sul lavoro gravano sul datore di lavoro anche nei confronti del lavoratore assunto in nero

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione condannando il titolare di un ristorante al pagamento della sanzione di 2.000 euro di ammenda per violazione dell’art. 36 comma 1 del d.lgs. n. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

La vicenda

Il Tribunale di Livorno aveva condannato il titolare di un ristorante alla pena di 2.000,00 euro di ammenda, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 36 comma 1 del d.lgs. n. 81/2008, per non aver provveduto a fornire ad una propria dipendente, al momento della sua ammissione al lavoro in nero come aiuto cameriera, un’adeguata informazione su una pluralità di aspetti, ovvero: sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro connessi all’attività di impresa in generale; sulle procedure relative al primo soccorso, la lotta antincendio e l’evacuazione dei luoghi di lavoro; sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di primo soccorso e di prevenzione incendi; ed infine, sui nominativi del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione, nonché sul medico competente.

Tutto era scaturito dall’attività di controllo effettuata da un’ispettrice che, intervistando la cameriera sulle sue conoscenze in materia di sicurezza sul lavoro, aveva appurato che ella, non solo sul piano formale, non fosse stata edotta delle informazioni previste dall’art. 36 comma 1 del citato d.lgs. n. 81 del 2008.

Contro la sentenza del tribunale, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione.

Ebbene, la Terza Sezione Penale della Cassazione (sentenza n. 41600/2019) ha confermato la decisione impugnata sul rilievo che il quadro probatorio, ritualmente acquisito dal giudice di merito, confermava inequivocabilmente la responsabilità a carico dell’imputato per l’omissione informativa nei confronti della propria dipendente.

Il ricorso è stato perciò respinto con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La redazione giuridica

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