In materia di azione per il risarcimento del danno da infortunio sul lavoro, il raffronto tra risarcimento del danno civilistico e l’indennizzo erogato dall’INAIL va effettuato secondo un computo per poste omogenee

La vicenda

A seguito dell’infortunio sul lavoro occorso ad un dipendente di una società di grandi opere, il Tribunale di Ascoli Piceno riconosceva in favore del danneggiato il risarcimento delle lesioni riportate durante l’esecuzione di alcuni lavori in una galleria in costruzione.
La sentenza trovava conferma anche in appello, specie nella parte in cui accertava la responsabilità della società, poiché la caduta del lavoratore dalla c.d. “muretta” della galleria in costruzione, era avvenuta per mancanza di adeguate protezioni, avuto riguardo alla situazione dei luoghi.
La direzione dei lavori era, infatti, rimasta inottemperante al dovere di approntare cautele atte a prevenire le cadute accidentali mediante apposito corrimano ovvero parapetto di protezione.
Tale omissione integrava il reato di lesioni colpose, da cui la permanenza della responsabilità civile in capo alla datrice di lavoro.
In ordine alla liquidazione del c.d. danno differenziale, la Corte d’appello aveva ravvisato la necessità di procedere alla cd. personalizzazione, “dovuta sia alla penosità che alla lunghezza della inabilità temporanea assoluta e parziale, protrattasi per circa 432 giorni, sia alla necessità del duplice intervento chirurgico, sia infine, alla notevole gravità della lesione al gomito sinistro per gli esiti invalidanti di rilevante portata”.
A tal fine, aveva proceduto prendendo a parametro di riferimento le Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, in uso su tutto il territorio nazionale.

Il ricorso per Cassazione

Ma la vicenda è giunta ugualmente dinanzi ai giudici della Cassazione, a seguito di ricorso ritualmente formulato dal lavoratore danneggiato.
Con l’unico motivo di impugnazione questi lamentava l’errata applicazione della legge in ordine al calcolo del cd. differenziale.
Ed invero, la corte territoriale aveva detratto dall’ammontare del risarcimento complessivamente calcolato, anche l’importo versato dall’INAIL a titolo di indennizzo giornaliero per invalidità temporanea. Cosi facendo, a detta del ricorrente –  “sarebbe stato detratto dal complesso del danno biologico dovuto per le lesioni subite, non soltanto quanto al medesimo titolo viene corrisposto dall’INAIL, ma anche quanto ricevuto dal danneggiato a diverso titolo e cioè a titolo assistenziale o retributivo”.
Al contrario, sosteneva che da una lettura costituzionalmente orientata del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 10, comma 7, alla luce del D.Lgs. n. 209 del 2005, e delle sentenze delle Sezioni Unite del 2008 avrebbe dovuto escludersi che, ai fini del calcolo del danno differenziale, potessero essere detratte le voci che sono estranee al danno biologico e che hanno natura e funzione del tutto differente.

La pronuncia della Cassazione sul calcolo del danno differenziale

I giudici del Supremo Collegio hanno accolto la tesi sostenuta dal ricorrente: la Corte di appello aveva sostanzialmente disatteso il criterio del calcolo del c.d. danno differenziale per voci distinte ed omogenee ritenendo di fare applicazione del criterio di calcolo per voci complessive, ovvero per sommatoria.
Era emerso, infatti che, una volta quantificato il danno civilistico, aveva detratto tutto quanto liquidato al lavoratore dall’INAIL a qualsiasi titolo, nell’ambito della tutela riservata al lavoratore infortunato, ivi comprese le somme erogate per indennità giornaliera da inabilità temporanea ex art. 66, comma 1, n. 1, dello stesso decreto.

Il danno differenziale: definizione e calcolo

Secondo il più recente indirizzo giurisprudenziale, il danno differenziale (c.d. quantitativo per distinguerlo da quello qualitativo o complementare, cfr. Cass. n. 9166 del 2017), è costituito dal surplus di risarcimento dei medesimi pregiudizi oggetto di tutela indennitaria INAIL e in presenza dei presupposti di esclusione dell’esonero del datore di lavoro (“permane la responsabilità civile a carico di coloro che hanno riportato condanna penale per il fatto dal quale l’infortunio è derivato…”, D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 10, comma 2).
«Tale danno, coerentemente alla struttura bipolare del danno-conseguenza, è determinato secondo un computo per poste omogenee, vale a dire che dalle singole componenti, patrimoniale e biologico, di danno civilistico spettante al lavoratore devono essere detratte distintamente le indennità erogate dall’INAIL per ciascuno dei suddetti pregiudizi».
È stato affermato, ad esempio, come dall’ammontare complessivo del danno biologico deve detrarsi non già il valore capitale dell’intera rendita costituita dall’INAIL, ma solo il valore capitale della quota di essa destinata a ristorare, in forza del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, il danno biologico, con esclusione, invece, della quota rapportata (per menomazioni di grado pari o superiore al 16%) alla retribuzione ed alla capacità lavorativa dell’assicurato, volta all’indennizzo del danno patrimoniale (Cass. n. 20807 del 2016, n. 13222 del 2015).

La valutazione del giudice di merito

«In altre parole, una volta stabilito che, in relazione all’evento lesivo, ricorrono le condizioni soggettive ed oggettive per la tutela obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali stabilite dal D.P.R. n. 1124 del 1965, ai fini della determinazione del risarcimento del danno, in sede giudiziale occorrerà procedere, anche di ufficio, alla verifica dell’applicabilità dell’art. 10, del decreto citato, ossia all’individuazione dei danni richiesti che non siano riconducibili alla copertura assicurativa (c.d. “danni complementari”), da risarcire secondo le comuni regole della responsabilità civile.
Ove poi siano dedotte in fatto dal lavoratore anche circostanze integranti gli estremi di un reato perseguibile di ufficio, il giudice potrà pervenire alla determinazione dell’eventuale danno differenziale, valutando il complessivo valore monetario del danno civilistico secondo i criteri comuni, con le indispensabili personalizzazioni, dal quale detrarre quanto indennizzabile dall’INAIL, in base ai parametri legali, in relazione alle medesime componenti del danno, distinguendo, altresì, tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale, ed a tale ultimo accertamento procederà pure dove non sia specificata la superiorità del danno civilistico in confronto all’indennizzo, ed anche se l’Istituto non abbia in concreto provveduto all’indennizzo stesso» (Cass. n. 9166 del 2017).

Il raffronto risarcimento del danno civilistico e indennizzo erogato dall’INAIL

In sintesi, «il raffronto tra risarcimento del danno civilistico e indennizzo erogato dall’INAIL va effettuato secondo un computo per poste omogenee, occorrendo dapprima distinguere le due categorie di danno (patrimoniale e non patrimoniale).
Il danno patrimoniale, calcolato secondo i criteri civilistici, va comparato alla quota INAIL rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell’assicurato (volta all’indennizzo del danno patrimoniale).
Dal danno non patrimoniale, effettuato il calcolo secondo i criteri civilistici, vanno dapprima espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) e poi, dall’ammontare complessivo del danno non patrimoniale così ricavato (corrispondente al danno biologico), va detratto non già il valore capitale dell’intera rendita costituita dall’INAIL, ma solo il valore capitale della quota della rendita INAIL destinata a ristorale, in forza del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, il danno biologico stesso».

La redazione giuridica

 
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