Se il coniuge che percepisce l’assegno di mantenimento instaura un rapporto di fatto con un nuovo partner non ha più diritto all’assegno di mantenimento da parte dell’ex. Questo anche nel caso in cui non ci sia una convivenza, ma sia comprovato un comune progetto di vita caratterizzato da assistenza morale e materiale come nel matrimonio.
Secondo la prima sezione della Cassazione civile (del 12 dicembre 2023, n. 34728), laddove c’è un comune progetto di vita, viene meno l’obbligo di assistenza materiale da parte del coniuge separato.
La revoca dell’assegno di mantenimento
La vicenda trae origine da una separazione con addebito per colpa del marito cui veniva imposto un assegno di mantenimento in favore della moglie e un contributo per la figlia. Le statuizioni riferite all’assegno in favore della moglie venivano ribaltate in grado di Appello. In esito all’istruttoria la Corte d’appello revocava l’assegno di mantenimento posto a favore della moglie, ritendendo accertato che quest’ultima avesse una relazione affettiva con un altro uomo.
La donna propone ricorso per Cassazione lamentando l’insussistenza dei giustificati motivi per la revoca dell’assegno di mantenimento a fronte del mancato accertamento, da parte dei Giudici di appello, dell’instaurazione di una stabile convivenza di fatto con un altro partner e di un comune progetto di vita intrapreso con quest’ultimo con reciproci doveri di assistenza morale e materiale.
In assenza di convivenza, si deve provare il progetto comune di vita
I giudici della Corte di Cassazione sottolineano che la prova dell’esistenza di una convivenza stabile deve essere data dal coniuge gravato dall’obbligo di corrispondere l’assegno di separazione. Dalla prova della stabilità e continuità della convivenza può presumersi, salvo prova contraria, che le risorse economiche siano state messe in comune, ma nel caso in cui difetti la coabitazione, la prova dovrà essere rigorosa, dovendosi dimostrare che, stante il comune progetto di vita, i partner si prestano assistenza morale e materiale.
La Corte di Appello non ha accertato, a fronte della contestazione della ricorrente sull’assenza di prova di una convivenza stabile, le caratteristiche del legame tra quest’ultima e il nuovo partner, e non ha spiegato le ragioni per cui, in relazione a quanto accertato, ha ritenuto di revocare l’assegno di mantenimento.
La sentenza viene cassata con rinvio.
Avv. Emanuela Foligno





