Il Tribunale di Napoli, in qualità di Giudice di appello, ha condannato l’Assicurazione designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada a risarcire un pedone investito da un’automobile senza RCA.
Infatti il Giudice ha dato atto che un incidente stradale provocato da un veicolo sprovvisto di assicurazione per la RCA rientra tra i casi meritevoli di tutela.
La ricostruzione della vicenda giudiziaria
La sentenza n. 33658 /2018 del Giudice di Pace di Napoli rigettava la domanda risarcitoria proposta dal pedone investito nei confronti dell’Assicurazione designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada. Nel gravame viene sostenuta l’erronea valutazione del materiale probatorio che conduceva a ritenere non provata la dinamica del sinistro.
Il Tribunale di Napoli, in qualità di Giudice di appello, ritiene parzialmente fondate le censure. In primo luogo, il Giudice dà atto delle condizioni di legge per l’intervento del Fondo di Garanzia Vittime della Strada e dichiara che la fattispecie in concreto, riguardando un sinistro stradale provocato da un veicolo sprovvisto di assicurazione per la RCA, rientra tra quelle meritevoli di tutela.
Le condizioni di intervento del Fondo Vittime della Strada
Nel caso, dunque, di pretesa azionata nei confronti del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, il danneggiato deve provare il verificarsi del sinistro, nonché la sua riconducibilità all’azione di un veicolo per il quale operi il regime dell’assicurazione obbligatoria per la RCA. Inoltre, il Fondo può essere interpellato anche nei casi di responsabilità concorsuale ai sensi dell’art. 2054 c.c.
Entrando nel merito del caso concreto, dal contesto degli elementi probatori e documentali emerge chiaramente che il sinistro patito dal pedone sia stato provocato da un veicolo privo di assicurazione e non da una caduta accidentale.
Nello specifico, dalla prova testimoniale è emerso che il danneggiato veniva investito da una autovettura sprovvista di assicurazione e, pertanto, sussistono le condizioni per l’intervento del Fondo di Garanzia Vittime della Strada. In ordine alla responsabilità, viene sottolineato che sulla base della espletata prova testimoniale e della documentazione esibita, nessun dubbio sussiste in ordine all’effettivo verificarsi del sinistro nelle condizioni di tempo e di luogo indicate nella premessa della chiamata in giudizio.
Il primo Giudice non ha tenuto conto della prova testimoniale, ritenendola carente. Invece, gli elementi significativi del fatto storico riferiti dal testimone sono idonei a non far ritenere superata, nemmeno in parte, la presunzione di esclusiva responsabilità a carico del conducente del veicolo fissata dall’art. 2054, comma 1, c.c.
Pacifica la responsabilità del veicolo, e sul punto la sentenza di primo grado viene riformata, viene passato al vaglio l’aspetto risarcitorio. Dalla CTU medico-legale espletata in primo grado risulta accertato che il pedone ha riportato “esito cicatriziale di ferita lacero-contusa I spazio interdigitale mano destra in destrimane”, con postumi di invalidità permanente del 2%, nonché una inabilità temporanea parziale al 75% per 3 giorni, al 50% per 10 giorni e nella misura del 25% per ulteriori 15 giorni.
Per la determinazione determinazione del danno, vertendosi in ipotesi cd. micropermanenti, vengono applicate le Tabelle del danno biologico di lieve entità ex art. 139 del D.lgs. 209/2005.
Respinto, infine, il danno morale in assenza di specifica allegazione da parte della persona danneggiata. La sentenza impugnata viene anche riformata in ordine alle spese processuali che devono seguire la soccombenza e vengono poste a carico delle originarie parti convenute. Anche le spese processuali del secondo grado di giudizio seguono la sostanziale soccombenza della appellata.
Avv. Emanuela Foligno





