È onere del danneggiato che promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, provare non solo che il sinistro si sia verificato a causa della condotta dolosa o colposa – esclusiva o concorrente – del conducente di un altro veicolo e che questo sia rimasto sconosciuto

La richiesta di risarcimento al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada

Il figlio di un donna deceduta in incidente stradale aveva citato in giudizio l’impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per sentirla condannare al pagamento dell’importo risarcitorio di 310.424,76 euro, preteso a complessivo ristoro dei danni non patrimoniali riportati per la perdita della propria congiunta in occasione del sinistro stradale occorsole, allorquando veniva investita, mentre percorreva a piedi una via cittadina, da un auto poi rimasta non identificata.

Da quanto esposto il giorno dopo il sinistro l’anziana madre del ricorrente – all’epoca 86enne e affetta da demenza senile, patologia che ne aveva inibito la prontezza di spirito nell’identificare l’investitore – era stata rinvenuta dai Vigili del Fuoco immobilizzata nel proprio letto, in preda a forti dolori e in stato di semi-incoscienza, e quindi prontamente ricoverata presso l’ospedale cittadino dove le erano state riscontrate le lesioni fisiche derivate dal subito infortunio; trasferitasi a Treviso, presso il domicilio del figlio, per la cura dei gravi e persistenti problemi di salute legati al sinistro, l’anziana donna veniva colpita da una emorragia cerebrale, che la conduceva al decesso.

Costituitasi in lite, la compagnia assicurativa aveva invocato il rigetto della domanda risarcitoria, siccome infondata e non provata ed aveva contestato la riferibilità dei lamentati danni al sinistro cagionato dall’automobilista rimasto ignoto; la dinamica dell’incidente era stata ricostruita solo in base alla narrazione fattane dall’anziana vittima, peraltro, affetta da demenza senile e perciò scarsamente attendibile; inoltre, ad avviso della compagnia assicurativa, l’omessa acquisizione delle generalità dell’investitore doveva imputarsi unicamente alla negligenza di quest’ultima.

Ebbene, il Tribunale di Ragusa (sentenza n. 331/2020), istruita la causa, ha rigettato la domanda attorea perché infondata.

Secondo quanto evidenziato dalla giurisprudenza del Supremo Collegio (con argomentazioni la cui validità va ritenuta anche a seguito dell’entrata in vigore del D.Lvo n. 209/2005), con la legge n. 990/69 il legislatore non ha inteso introdurre nell’ordinamento un generalizzato sistema di tutela assicurativa per i danni cagionati dalla circolazione di veicoli soggetti all’obbligo assicurativo, bensì uno strumento integrativo dell’ordinaria tutela sanzionatoria della responsabilità civile, destinato ad operare ogniqualvolta risultino integrati i presupposti normativi della prevista garanzia assicurativa. In altri termini, l’intervento del F.G.V.S. – lungi dal sostituirsi all’ordinario sistema di tutela risarcitoria – non modifica la regola generale in forza della quale il danneggiato è tenuto a provare il fatto generatore del danno e, più in generale, ogni presupposto di operatività della tutela concretamente invocata (Cass. n. 12304/2005; Cass. n. 8086/95; Cass. n. 1905/91).

Costituisce pertanto onere del danneggiato che promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, nel presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, provare non solo che il sinistro si sia verificato a causa della condotta dolosa o colposa – esclusiva o concorrente – del conducente di un altro veicolo, ma anche che questo sia rimasto sconosciuto, la mancata identificazione del medesimo costituendo elemento alla concorrenza del quale l’art. 283, comma primo, lett. a), del D.Lvo n. 209/2005 subordina il sorgere del diritto del danneggiato al risarcimento nei confronti del Fondo.

L’onere della prova a carico del danneggiato

A tal riguardo, la legge non impone certo al danneggiato il compimento di indagini approfondite e complesse, lo stesso essendo infatti ammesso a fornire dimostrazione della mancata identificazione del veicolo documentando che, dopo la denuncia del sinistro alle competenti autorità di polizia, le indagini da queste compiute o disposte dall’Autorità Giudiziaria per l’identificazione del veicolo abbiano avuto esito negativo (Cass. n. 1860/90; Cass. n. 8086/95;Cass. n. 15367/2011), senza tuttavia che siffatta produzione documentale (nel caso sub iudice eseguita dall’attrice) comporti automatismo alcuno, il giudice di merito potendo “sia escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla, in mancanza della stessa” (Cass n. 18542/2007).

Alla vittima, in ogni caso, non è richiesto “di mantenere un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa attuazione, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concreto” (Cass. n. 24449/2005).

La decisione

Tanto precisato, era evidente che nel caso in esame, l’anziana vittima, avanti negli anni e affetta dal decadimento cognitivo tipico delle demenze senili, non fosse nelle condizioni né di annotare il numero della targa del veicolo investitore, né di procurarsi le generalità del conducente, nonché soccorritore.

Perciò, in difetto di utili dichiarazioni dell’unico preteso testimone oculare e dunque, in difetto di prova dell’ascrivibilità delle lesioni riportate dalla defunta signora (del cui affermato ricovero ospedaliero il giorno successivo al sinistro non era stata peraltro offerta documentazione alcuna) alla collisione con un autoveicolo, le domande risarcitorie avanzate dall’attrice sono state ritenute infondate, e pertanto, rigettate.

Avv. Sabrina Caporale

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