Ai fini della ricostruzione della dinamica di un incidente stradale, l’esistenza di una prova diretta (nella specie, una testimonianza oculare) priva le presunzioni semplici dei caratteri di gravità e precisione

I congiunti di un centauro morto in incidente stradale avevano citato in giudizio il conducente dell’altro veicolo coinvolto e la sua compagnia assicurativa, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni.

Autonomamente le stesse parti erano state citate a giudizio dall’INAIL, che aveva agito in rivalsa di quanto corrisposto ai familiari della vittima.

Riunite le cause, in primo grado, il Tribunale di Palermo accertava l’esclusiva responsabilità del convenuto nella determinazione del sinistro e condannava quest’ultimo e l’assicurazione, in solido tra loro, a risarcire i congiunti della vittima e l’INAIL.

Questi ultimi proponevano appello incidentale, lamentando l’esiguità del risarcimento. Ma la Corte d’Appello di Palermo, accoglieva parzialmente l’appello della compagnia assicurativa, ravvisando un concorso di colpa del centauro nella causazione del sinistro, consistito nel non aver indossato il casco. Per tale ragione, riduceva del 25% le somme dovute ai congiunti della vittima e all’INAIL; mentre rigettava l’appello incidentale.

Il ricorso per Cassazione

I familiari della vittima impugnavano ancora una volta la decisione, questa volta dinanzi ai giudici di legittimità. A loro detta la Corte d’Appello aveva bastato la decisione su presunzioni semplici (il mancato ritrovamento del casco sul luogo dell’incidente; il rinvenimento invece, in loco di un berretto appartenente alla vittima; il genere di lesione – trauma cranico encefalico – subito da quest’ultimo), anziché sulle prove dirette rappresentate dalle deposizioni testimoniali raccolte nel corso della causa, laddove due testi oculari avevano riferito che la vittima indossava il casco al momento dell’incidente stradale.

Ebbene, la Corte di Cassazione (Terza Sezione Civile, sentenza n. 8814/2020) ha accolto il motivo perché fondato.

Invero, i fatti indiziari cui la corte territoriale aveva inteso conferire rilievo si ponevano in diretto contrasto con la prova diretta dell’uso del casco da parte del centauro, costituita dalle deposizioni dei testimoni oculari.

Prove dirette contro presunzioni semplici

L’esistenza di una prova diretta – ha affermato il Supremo Collegio – toglie agli elementi indiziari il carattere della precisione. Pertanto, la corte territoriale si sarebbe dovuta fare carico, anzitutto, di dichiarare inattendibili le deposizioni testimoniali e di illustrarne le ragioni. Solo in tal modo, definitivamente espunte dal materiale probatorio le prove dirette, il giudice di merito avrebbe potuto far ricorso alle prove presuntive.

“Il raffronto fra le conclusioni raggiunte mediante prove presuntive e le risultanze delle prove direte non può infatti risolversi, in base al principio del libero convincimento, in un generico giudizio di maggiore capacità persuasiva delle prime, rispetto alle seconde. Ciò in quanto, fintanto che un fatto risulti dimostrato da prove dirette, ai sensi dell’art. 2129 c.c. non vi è spazio per ammettere il ricorso alle prove presuntive”.

Tanto premesso, è stato affermato il seguente principio di diritto:

“Al giudice di merito non è consentito fare ricorso alle presunzioni semplici, per desumere – ai sensi dell’art. 2729 c.c. –dal fatto noto un fatto ignoto, quando quest’ultimo ha costituito oggetto di una prova diretta di segno opposto. Per un verso, infatti, l’esistenza di una prova diretta del fatto esclude che questo possa considerarsi “ignoto” e, quindi, che possa farsi ricorso alle prove presuntive; per altro verso, il contrasto fra le risultanze di una prova diretta (nella specie, una testimonianza oculare) e le presunzioni semplici priva queste ultime dei caratteri di gravità e precisione. Pertanto, il giudice che intenda basare la ricostruzione dei fatti su presunzioni semplici deve dapprima illustrare motivatamente, ai sensi dell’art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c., le ragioni per cui ritiene inattendibili le prove dirette che depongono in senso contrario, non potendosi limitare ad una generica valutazione di maggiore persuasività delle prime”.

La Corte d’appello nel caso in esame, non si era attenuta a tale principio di diritto; anzi, aveva ripetutamente affermato l’attendibilità dei testi; ma aveva al contempo, semplicemente privilegiato, ai fini probatori, talune presunzioni semplici.

Per queste ragioni, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al giudice di merito per una nuova valutazione del materiale probatorio ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro.

Avv. Sabrina Caporale

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