Contrassegno invalidi e circolazione stradale: la validità non è limitata al territorio del Comune che lo ha rilasciato (Cass. Civ., sez. VI-2, 14 marzo 2022, n. 8226).
Contrassegno invalidi per la circolazione: «Non può frapporsi ostacolo alla libertà di locomozione della persona disabile fondato sull’addotta inadeguatezza del sistema di controllo automatizzato del Comune, così pervertendo lo scopo della legge […]».
Il Giudice di Pace rigettava l’opposizione avanzata dall’automobilista avverso il verbale elevato dalla Polizia Locale del Comune di Roma, perché la propria autovettura era stata registrata da apposito sistema automatico transitare nella corsia riservata ai mezzi pubblici.
Successivamente, il Tribunale di Roma rigettava l’impugnazione argomentando che la circostanza che a bordo del mezzo si fosse trovato il padre disabile della ricorrente, provvisto di regolare contrassegno invalidi, da solo non era sufficiente, anche ad ammettere l’esposizione del contrassegno in parola (non rilevabile dal sistema automatico di controllo), a giustificare il transito in area interdetta, dovendo essere cura della persona autorizzata fare previa comunicazione di un tale suo diritto al Comune di transito, diverso da quello del rilascio dell’autorizzazione.
La conducente del veicolo ricorre in Cassazione, denunciando, tra i vari motivi, violazione o falsa applicazione degli artt. 36 e 38 d.lgs. n. 285/1992, 11, comma. 4, d.P.R. n. 610/1996, 381 reg. att. esecuzione C.d.S.
La doglianza è fondata.
In tema di sanzioni amministrative, infatti, «il cosiddetto “contrassegno invalidi”, che autorizza la circolazione e la sosta del veicolo adibito al trasporto di una persona con capacità di deambulazione sensibilmente ridotte anche all’interno delle zone urbane a traffico limitato e delle aree pedonali urbane, è rilasciato alla persona disabile in quanto tale, in modo che questa se ne possa servire esponendolo su qualsiasi veicolo adibito in quel momento al suo servizio e, perciò, la sua validità non è limitata al territorio del Comune che abbia rilasciato tale contrassegno, ma è estesa a tutto il territorio nazionale» (Cass. n. 719/2008).
Secondo la ricorrente, il giudice di Appello non ha tenuto conto del fatto che l’autorizzazione riguardi la persona del disabile e che, siccome non è collegata ad un veicolo in particolare, ne autorizzi il transito su qualsiasi mezzo, purché sia posto a servizio della persona autorizzata. Inoltre, la ricorrente contesta anche l’imposizione, da parte del giudice, dell’onere, non previsto dalla legge, secondo cui la persona trasportata sarebbe tenuta previamente a segnalare l’utilizzo del “tagliando invalidi” nel territorio di un Comune diverso da quello che ha rilasciato la suddetta autorizzazione.
L’autorizzazione del contrassegno invalidi, non può trovare un ostacolo nelle difficoltà organizzative del Comune di transito, diverso da quello di rilascio.
Nel caso del controllo automatico, specificano gli Ermellini, “qualora sia effettuato in modo tale da non essere in grado di rilevare la presenza del tagliando sul cruscotto «ove il predetto ente non voglia esporsi a elevare verbali sul presupposto erroneo che la circolazione non era autorizzata, dovrà destinare modalità apposite di accertamento, nella logica della leale collaborazione con l’utente della strada, se del caso contattando previamente l’intestatario del veicolo rilevato dal sistema automatico”.
Il Giudice d’appello, non ha applicato i principi di diritto più volte enunciati e non ha tenuto in considerazione che il contrassegno invalidi riguarda il beneficiario-disabile e non un particolare veicolo.
Ed ancora ha errato nell’imporre un onere non previsto dalla legge alla persona disabile trasportata, che secondo l’assunto censurato sarebbe tenuta a previamente segnalare l’utilizzo del contrassegno invalidi nel territorio di un Comune diverso da quello che ebbe a rilasciare l’autorizzazione.
La sentenza impugnata viene cassata con rinvio.
La redazione giuridica
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