Permessi per assistenza ai disabili e congedo straordinario, estensione ai parenti anche in caso di unione civile (Circolare INPS n. 36 del 7 marzo 2022).

Permessi per assistenza ai disabili e congedo straordinario spettano alla parte di un’unione civile, quando presti assistenza all’altra parte dell’unione, ciò anche nel caso in cui rivolga l’assistenza ad un parente dell’altra parte: in tal senso si è espresso l’Istituto.

L’INPS ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina dei permessi per assistenza ai disabili e congedo straordinario previsti in favore dei lavoratori del settore privato che assistono il coniuge o i parenti e affini portatori di handicap.

La stigmatizzazione del termine “coniuge” è errata e deve essere interpretata in senso lato, ivi compresi i componenti delle unioni civili, e i conviventi di fatto, che diversamente si vedrebbero ingiustamente discriminati.

Come noto, i lavoratori dipendenti che prestano assistenza al coniuge, a parenti o ad affini entro il secondo grado – con possibilità di estensione fino al terzo grado – riconosciuti in situazione di disabilità grave, hanno diritto a usufruire di 3 giorni di permesso mensili retribuiti (art. 33, c. 3, L. 104/92).

Il congedo straordinario viene altresì concesso in favore di soggetti con disabilità grave, fissando un ordine di priorità dei soggetti aventi diritto al beneficio che, partendo dal coniuge, degrada fino ai parenti e agli affini di terzo grado (art. 42, c. 5, D.Lgs. 151/2001).

I permessi per assistenza ai disabili possono essere fruiti anche: dalla parte di un’unione civile che presti assistenza all’altra parte; dal convivente di fatto che presti assistenza all’altro convivente.

Il congedo straordinario può essere fruito dalla parte di un’unione civile, che presti assistenza all’altra parte.

In particolare, il diritto a usufruire dei permessi per assistenza ai disabili in situazione di gravità può essere concesso, in alternativa, al coniuge, alla parte dell’unione civile, al convivente di fatto, al parente o all’affine entro il secondo grado. Inoltre, è possibile concedere il beneficio a parenti o affini di terzo grado qualora i genitori o il coniuge/la parte dell’unione civile/il convivente di fatto della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età, oppure siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Al fine, appunto, di evitare comportamenti discriminatori nei riguardi di due situazioni giuridiche comunque comparabili (conviventi, uniti civilmente e coniugi), ai fini del riconoscimento dei benefici va riconosciuto sussistente il rapporto di affinità anche tra l’unito civilmente e i parenti dell’altra parte dell’unione.

Ne deriva che, per i lavoratori del settore privato, il diritto ai permessi per l’assistenza ai disabili va riconosciuto all’unito civilmente, oltre che nel caso in cui in cui questi presti assistenza all’altra parte dell’unione, anche nel caso in cui rivolga l’assistenza ad un parente dell’unito. Allo stesso modo i parenti dell’unito civilmente avranno diritto ad assistere l’altra parte dell’unione.

Per quanto riguarda la concessione del congedo straordinario, l’unito civilmente è incluso, in via alternativa e al pari del coniuge, tra i soggetti individuati prioritariamente dal legislatore ai fini della concessione del congedo.

La tutela del congedo straordinario non è prevista, invece, in favore del convivente di fatto.

Anche con riferimento al congedo straordinario, il diritto per i lavoratori va riconosciuto all’unito civilmente oltre che nel caso in cui in cui questi presti assistenza all’altra parte dell’unione, anche nel caso in cui rivolga l’assistenza a un parente dell’unito. Allo stesso modo i parenti di una parte dell’unione civile avranno diritto ad assistere l’altra parte dell’unione. Resta fermo il limite del terzo grado di affinità e il requisito della convivenza con l’affine disabile grave da assistere.

Avv. Emanuela Foligno

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