La decisione a commento (Cass. civ, sez. I, 22 giugno 2023, n. 17885) affronta la domanda di aumento del contributo al mantenimento per il secondo figlio a causa della revoca del mantenimento in favore di quello maggiorenne autosufficiente.

La vicenda giudiziaria

Con decreto, la Corte d’Appello di Bari rigettava l’impugnativa proposta avverso il provvedimento del Tribunale Ordinario di Foggia con cui, nel quadro di una domanda di revisione delle condizioni di divorzio, revocava l’obbligo del padre di contribuire al mantenimento della figlia divenuta maggiorenne e autosufficiente e rigettava la domanda della ex moglie di incrementare il mantenimento dell’altro figlio, in quanto non erano stati prospettati fatti nuovi sopravvenuti.

Per quanto qui di interesse, la Corte territoriale specificava che non poteva ritenersi automatica la rivalutazione del contributo per la cessazione dell’onere di contribuzione nei confronti di uno dei figli. Osservava, difatti, che la revisione dell’assegno non è mai automatica risultando sempre necessario un accertamento giudiziale che valuti, sulla base della prova fornita dalla parte richiedente atta a dimostrare le aumentate esigenze di vita del figlio, come incidano i fatti sopravvenuti riguardo alla necessità di modificare l’ammontare dell’assegno senza rivalutarne i presupposti.

Il ricorso in Cassazione

La ex moglie impugna in Cassazione la decisione e deduce che il venire meno dell’obbligo di contribuzione al mantenimento di un figlio costituisce elemento di novità fattuale in grado di alterare l’equilibrio patrimoniale, senza necessità di prova delle aumentate esigenze, o dell’incidenza dei fatti sopravvenuti.

Gli Ermellini ritengono le censure infondate e ricordano che in tema di revisione delle condizioni economiche il Giudice di merito, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell’attribuzione dell’emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l’equilibrio così raggiunto e ad adeguare l’importo, o lo stesso obbligo, della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale (32529/2018; 214/2016; 14143/2014).

I giustificati motivi sopravvenuti che consentono la revisione delle condizioni economiche, sono fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti, ancorché non presi in considerazione in quella sede.

La decisione di Appello è corretta

Per tali ragioni la decisione della Corte di appello è corretta. Nel caso in cui uno dei coniugi sia obbligato a corrispondere assegni periodici per il mantenimento dell’altro coniuge e/o dei figli, qualora uno di questi ultimi beneficiari raggiunga l’indipendenza economica e sia accolta la domanda del genitore di revoca dell’assegno precedentemente destinato al suo mantenimento, il beneficio economico che ne trae il genitore esonerato non legittima di per sé l’accoglimento della contrapposta domanda di automatico aumento delle contribuzioni rimaste a suo carico.

La Corte territoriale si è attenuta a questi principi ed ha correttamente considerato che la revoca dell’assegno di mantenimento in favore di uno dei figli non legittimasse automaticamente l’incremento di quello previsto per l’altro in assenza di ragioni (modifica in peius del reddito, spese ulteriori impreviste, ecc.) che ne giustificassero la modifica nella specie non allegate.

Il ricorso viene rigettato.

Avv. Emanuela Foligno

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