Omologazione del veicolo: l’utilizzo di un veicolo regolarmente omologato esclude la violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro ( Cass. pen., sez. IV, dep. 23 agosto 2022, n. 31478).

Omologazione del veicolo di servizio e prevenzione degli infortuni.

“La omologazione del veicolo in base alle caratteristiche tecniche di sicurezza previste per la specifica attività, non impone ulteriori verifiche stante l’affidamento sulla valutazione svolta dall’autorità competente in relazione alla sicurezza del veicolo e al suo uso”.

L’autista di un autocompattatore dei rifiuti, omologato dal Ministero dei Trasporti e regolarmente revisionato, percorreva in retromarcia una strada privata, con il lampeggiante e il segnalatore acustico attivati, avvalendosi degli specchietti retrovisori e della telecamera posta sul lato posteriore del cassone, quando, a causa del cono d’ombra non visibile dalla cabina di guida e dal raggio della telecamera, travolgeva una donna che, con le spalle rivolte al veicolo, si dirigeva verso i cassonetti per gettare i rifiuti.    

Il Tribunale riteneva responsabili del delitto di cui all’art. 589, commi 1 e 2 c.p. il legale rappresentante, il R.S.P.P. e il preposto con funzioni di capo servizio della società di igiene ambientale, per violazione della normativa antinfortunistica.

In particolare: per non aver adottato provvedimenti adeguati a evitare che la raccolta rifiuti con l’autocompattatore cagionasse pericoli per la salute della popolazione verificando le aree e le manovre dei mezzi; per non aver compiuto sopralluoghi sulle aree interessate dalla raccolta indicando le manovre necessarie; per non aver informato il conducente dell’automezzo delle condizioni di pericolo derivanti dalla manovra di retromarcia ricollegabili a un deficit di visibilità della zona retrostante.    

La Corte d’Appello, in parziale riforma della sentenza, ribadito che il luogo ove è avvenuto il sinistro deve considerarsi «luogo di lavoro» e che le disposizioni rivolte alla tutela dei lavoratori debbono estendersi all’incolumità dei terzi presenti, riduceva le pene inflitte dal primo Giudice.    

Avverso tale sentenza viene proposto ricorso per Cassazione e si deduce la mancata dimostrazione che gli imputati fossero a conoscenza della deficienza del veicolo, che la valutazione dei rischi fosse lacunosa e che la vittima stesse tenendo un comportamento normale e comunque prevedibile dagli imputati.  

Il ricorso è fondato.

La Corte osserva che la presenza dell’omologazione circa la conformità del veicolo alle caratteristiche tecniche di sicurezza previste per la specifica attività, secondo la normativa interna ed europea, non imponeva al suo utilizzatore di provvedere a ulteriori verifiche, stante l’affidamento che si può riporre sulla valutazione svolta dall’autorità competente in relazione alla sicurezza del veicolo e al suo uso, restando escluso che l’utilizzatore possa apportare autonome modifiche senza sottoporle a un nuovo vaglio di conformità.   

Oltre a ciò, l’affermazione del Giudice di merito che “ ciascuna delle zone di svuotamento dei cassonetti costituisca luogo di lavoro”, non viene condivisa perché implica che qualunque tratto di strada, pubblica o privata, costituisca luogo di lavoro sol perché siano posizionati dei cassonetti di raccolta rifiuti, trattandosi di area in cui il datore di lavoro non ha alcun potere conformativo.

Né, tantomeno, può essere censurata la scelta di ricorrere a un determinato mezzo sol perché debba procedere in retromarcia, stante che tale manovra risulta espressamente consentita dall’art. 154 Codice della strada.

In conclusione, il rischio concretizzatosi è dipeso unicamente dalla difettosità strutturale che non ha consentito la piena visuale della parte retrostante e dunque l’omologazione del veicolo non è di per sé dirimente.

Il sinistro, quindi, è avvenuto in occasione dello svolgimento di un’attività lavorativa, ma non con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, inerendo piuttosto alla circolazione stradale.          

In conclusione, la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per non avere gli imputati commesso il fatto.

Avv. Emanuela Foligno

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