Cane aggredisce e morde una minore. Confermata anche dalla Suprema Corte la condanna penale del proprietario dell’animale (Cassazione penale, sentenza n. 29856/2022).

Cane aggredisce e morde una minore. Confermata la condanna al proprietario già irrogata in primo e secondo grado per il reato di lesioni personali.

La vicenda trae origine dalla fuga del cane che allontanatosi dalla proprietà aggredisce e ferisce una bambina procurandole serie lesioni.

I Giudici di merito condannavano il proprietario del cane pastore tedesco per le lesioni subite dalla bambina aggredita dall’animale alla fermata dello Scuolabus.

Sufficienti a confermare il fatto che il cane aggredisce la bambina le testimonianze della madre della bambina, di un sanitario e di un agente della Polizia Municipale.

Il proprietario del pastore tedesco viene condannato,  come detto,  in primo e secondo grado al pagamento della multa di 309 euro in relazione al reato di lesioni personali.

In sostanza, l’imputato è stato ritenuto responsabile per non aver provveduto alla idonea custodia del pastore tedesco di sua proprietà che, una volta allontanatosi dal proprio recinto, aggrediva la bambina cagionandole lesioni guaribili in sette giorni.

L’uomo impugna la decisione in Cassazione lamentando vizio di motivazione e travisamento della prova determinato dalla testimonianza della madre della minore e dell’agente di Polizia Municipale, non presenti al momento dell’aggressione da parte del cane, ma sopraggiunti solo dopo l’evento.

Inoltre, contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche di cui all’art. 62 c.p stante la carenza della motivazione e il giudizio di gravità del reato.

Gli Ermellini ritengono il ricorso inammissibile

La prima censura è infondata perché la motivazione del Tribunale risulta in realtà, contrariamente a quanto sostenuto dall’imputato, lineare e coerente e le dichiarazioni delle persone offese, così come dei testimoni sono state ritenute credibili e attendibili.

Il proprietario del cane è stato ritenuto responsabile alla luce dei seguenti dati di fatto:

uno dei testimoni ha descritto dettagliatamente il luogo dell’aggressione, la presenza di un terreno recintato con una piccola apertura al cui interno erano presenti due cani, di cui uno di razza pastore tedesco;

la presenza di due cani sul posto, di cui uno munito di microchip, riconsegnati all’imputato, entrambi poi risultati di sua proprietà.

La seconda censura, invece, è del tutto generica stante la esclusione da parte del Tribunale di elementi che avrebbero potuto condurre al riconoscimento delle attenuanti di cui all’art. 62 c.p.

Manifestamente infondato, infine, la terza doglianza stante il potere discrezionale del giudice nel valutare la gravità del reato che ha condotto a una valutazione corretta della concreta offensività della condotta.

In ogni caso, ribadiscono gli Ermellini, quando il Giudice applica la pena pecuniaria nella misura massima edittale non deve necessariamente esporre in modo diffuso le ragioni, poiché dalla motivazione deve risultare “la considerazione conclusiva e determinante in base a cui è stata adottata la decisione.”

Avv. Emanuela Foligno

Leggi anche:

Attività pericolosa e conseguenti lesioni fisiche del partecipante

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui