Ai fini dell’aggravante del rapporto di coniugio prevista dall’art. 577 c.p., è irrilevante l’intervenuta separazione legale tra i coniugi in quanto detto status non determina lo scioglimento del matrimonio: la Cassazione ha confermato la condanna dell’imputato per il reato di lesioni personali ai danni della moglie separata

Le lesioni aggravate

La Corte di Appello di Messina aveva confermato la condanna a due mesi di reclusione pronunciata dal giudice di primo grado a carico di un uomo, dichiarato colpevole del reato di lesioni aggravate, perché nel corso di una lite aveva cagionato alla moglie dalla quale si era separato, un trauma contusivo alla emimandibola sinistra ed una cervicalgia da contraccolpo, colpendola con la portiera della autovettura a bordo della quale si trovava. Le lesioni erano state giudicate guaribili in 5 giorni come da certificazione rilasciata dal Pronto Soccorso.

Contro tale sentenza si era scagliata la difesa dell’imputato che aveva presentato ricorso per Cassazione denunciando l’eccessività della pena e, in particolare, l’erroneità del riconoscimento della contestata aggravante prevista dall’art. 577 c.p., comma 2, sulla scorta del mutamento dei percorsi di vita degli ex coniugi, oltre che della cessazione della convivenza, unitamente allo svolgimento del processo di separazione.

Ma il motivo è stato dichiarato infondato (Corte di Cassazione, Quinta Sezione Penale, sentenza n. 13273/2020).

Ad avviso degli Ermellini, la Corte d’Appello aveva ravvisato l’aggravante in parola, ritenendola applicabile anche in un contesto, come quello in esame, in cui intercorreva tra l’imputato e la persona offesa un rapporto di coniugio sia pure ormai superato dalla separazione in corso di definizione.

Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di precisare che la circostanza aggravante del rapporto di coniugio riposa sul valore morale, sociale e giuridico della qualità di coniuge per la quantità dei doveri che comporta (Sez. 1 n. 1622 del 20.10.1971). Il rapporto di coniugio è una circostanza speciale, di natura soggettiva, che ha il suo fondamento nel vincolo coniugale, unicamente preso in considerazione dell’art. 577 c.p., al di fuori della ulteriore circostanza dell’eventuale coabitazione (Sez. 1 n. 5378 del 15 Febbraio 1990).

L’aggravante del rapporto di coniugio

È stato, inoltre, chiarito che ai fini dell’aggravante del rapporto di coniugio prevista dall’art. 577 c.p., è irrilevante l’intervenuta separazione legale tra i coniugi in quanto detto status non determina lo scioglimento del matrimonio (Sez. 1, n. 42462 del 19/12/2006; Sez. 1, n. 7198 del 01/02/2011).

Ebbene, con la sentenza in commento, la Suprema Corte di Cassazione ha inteso ancora una volta uniformarsi a tale orientamento, ribadendo che il regime di separazione legale tra i coniugi attenua il complesso degli obblighi nascenti dal matrimonio eliminando segnatamente quello della coabitazione ma non toglie lo status di coniuge con i corrispondenti obblighi personali e permanenti che lo costituiscono, status che si perde solo con lo scioglimento del matrimonio.

Tale interpretazione lungi dal risolversi in un ingiustificato trattamento a discapito del coniuge separato, è piuttosto la sintesi – previdente – della sostanza non solo giuridica – del rapporto di coniugio che evidentemente anche allorquando si interrompe non può dirsi ancora del tutto cessato in considerazione del rilievo – non solo giuridico – che esso continua ad avere, che – vieppiù sotto certi aspetti – impone il rispetto di quei doveri che traggono dal matrimonio la loro fonte di legittimazione ma che persistono per tutta la sua permanenza e durata, cessando solo quando interviene un atto estintivo-definitivo come il divorzio (sebbene ora con la modifica normativa suindicata si deve giungere ad affermare che, di là del rilievo strettamente giuridico di determinati doveri, debba ritenersi assistita da tutela rafforzata anche la relazioni tra ex coniugi e ciò per i risvolti purtroppo non di rado nefasti che a volte si innescano anche a seguito del divorzio che hanno imposto al legislatore il detto intervento).

La decisione

Indi, concludendo, mentre per i coniugi divorziati, che in quanto tali non potevano in alcun modo essere ricompresi nella norma previgente, la modifica dell’art. 577 c.p. si è risolta in una previsione nuova, per i coniugi separati essa non ha tale portata innovativa, avendo in realtà recepito quanto già affermato dalla giurisprudenza ed insito nello stesso disposto normativo il cui riferimento allo status di coniuge imponeva già prima, per i motivi anzidetti, l’interpretazione a cui si è inteso aderire.

La ratio della norma riposava e riposa nell’evidente necessità di apportare una tutela “rafforzata” alle persone che vivono o hanno vissuto un rapporto di tipo familiare e ciò non solo per la ripugnanza che l’azione contraria a un siffatto legame suscita ma anche per la insidiosità delle relazioni che su di esso possono innescarsi, che evidentemente non necessariamente svaniscono con la cessazione della convivenza (la quale anzi non di rado – come dimostrano le cronache giudiziarie – acuisce le conflittualità, rendendo, oggi, ancor più necessario il rispetto di quei doveri che permangono anche dopo la separazione e che contribuiscono a dar conto delle ragioni del rafforzamento della tutela penale).

In definitiva, il ricorso è stato rigettato co conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Avv. Sabrina Caporale

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